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  Leva e affari militari [1860] - 1970
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registri 116, buste 22, fascicolo 1, scatole 3
sei in: Archivio storico del Comune di Ravarino 1710 - 30 dicembre 1972

La documentazione è costituita dalle liste di leva, dai ruoli matricolari, dalla documentazione riguardante le richieste di soccorsi giornalieri da parte di militari feriti in combattimento e da parte di orfani e vedove di militari caduti in guerra e dai registri dei quadrupedi. Questi ultimi dovevano essere compilati a cura dell'amministrazione comunale in quanto gli animali potevano essere requisiti dal governo in caso di conflitto.
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informazioni sul contesto di produzione
La legge del 26 luglio 1876 n. 3260 sul reclutamento e, in particolare, le disposizioni dettate dal regolamento del 30 dicembre 1877, n. 4252, prescrivono la formazione, presso tutti i Comuni, di due tipi di registri: le liste di leva e i ruoli matricolari. Le liste di leva sono elenchi provvisori di tutti i giovani che hanno compiuto l'età prescritta per la chiamata alle armi, mentre i ruoli matricolari sono registri nei quali è annotato l'iter militare di ciascun cittadino; questi ultimi devono essere compilati dopo ogni operazione di leva in volumi distinti per le diverse categorie di servizio, basandosi sui dati desunti dalle liste di leva per quanto riguarda l'impostazione iniziale e sulle notizie inviate ai Comuni per la trasmissione agli interessati da parte dei Distretti e dei Corpi militari, per quanto riguarda l'aggiornamento successivo.
Per quanto concerne l'erogazione di sussidi militari, le norme sono disciplinate da legge 22 gennaio 1934, n. 115: i congiunti che possono beneficiare del soccorso sono la moglie, anche se separata legalmente, purchè con diritto agli alimenti; i figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o adottivi, e i figliastri, purchè minori di 14 anni o anche di età superiore, se inabili al lavoro; i genitori, patrigni e matrigne, purchè abbiano compiuto 64 anni di età o siano inabili al lavoro; fratelli e sorelle, orfani di entrambi i genitori minori di 14 anni o di età superiore se inabili al lavoro; avo ed ava purchè vedova, che abbiano compiuto 64 anni di età o siano inabili al lavoro e non abbiano figli maschi o altri nipoti maschi, di età superiore ai 18 anni, i quali non prestino servizio militare e non siano inabili al lavoro. Il soccorso viene pagato dall'ufficio postale ogni 15 giorni e cessa nel caso in cui il militare venga congedato, sia inviato in licenza straordinaria o illimitata in attesa di congedo, sia sottoposto a procedimento disciplinare o condannato perchè latitante o detenuto, nel caso in cui sia dichiarato disertore o sia assegnato per punizione in una compagnia di disciplina.
In caso di militari caduti in guerra, spetta alle famiglie la pensione di guerra, per richiedere la quale è necessario presentare domanda in carta semplice al Ministero delle Finanze (Direzione generale per le pensioni di guerra, servizio indirette) allegando l'atto di morte del militare, l'atto di matrimonio, l'atto notorio da cui risulti che fra i coniugi non ci sia separazione legale, l'atto di nascita dei figli minori, lo stato di famiglia e una copia dello stato di servizio o del foglio matricolare del militare; nel caso in cui a presentare domanda siano i figli occorre anche l'atto di morte della madre; ai genitori viene corrisposto un sussidio soltanto nel caso in cui il padre abbia superato i 58 anni o sia inabile al lavoro, mentre alla madre spetta in ogni caso una pensione. Nel caso di prigionieri, dispersi o internati spetta alle famiglie una parte degli assegni mensilmente corrisposti al militare.


codice interno: 122 - 001.019