La serie raccoglie le delibere urgenti del Presidente provinciale dell'Associazione, ratificate nelle riunioni del Comitato.
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informazioni sul contesto di produzione Il Capo VIII dello Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, approvato con DPR 1489 del 1967, definisce figure e compiti del Presidente e del Vicepresidente provinciali. In particolare all'art. 48 si riporta che il Presidente ha la rappresentanza del Comitato, ne firma gli atti e ne assume i poteri, in casi di urgenza, con ultima e finale ratifica da parte del Comitato, nella prima adunanza utile. Il Presidente è organo di collegamento tra la sede centrale e gli organi periferici e cura l'esecuzione delle deliberazioni della sede centrale e del Comitato provinciale sul territorio della provincia. Vigila sul buono e corretto andamento delle Sezioni e può intervenire nelle adunanze dei loro Consigli direttivi, senza voto deliberativo. Rappresenta infine, di persona o tramite altro consigliere provinciale, l'Associazione nel Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra. Il Vicepresidente sostituisce naturalmente il Presidente provinciale in caso di sua assenza o impedimento (art. 49).