La serie contiene la documentazione relativa all'attività della Commissione che si occupa di valutare i reclami contro i tributi comunali.
espandichiudi
Per quel che riguarda l'applicazione dei tributi locali, affidata agli enti stessi, formati i ruoli e notificate agli interessati le nuove iscrizioni o variazioni e le eventuali rettifiche delle denunce, il contribuente può ricorrere, contro il tributo comunale attribuitogli, a un'apposita commissione comunale e in seconda istanza alla giunta provinciale amministrativa, integrata da due rappresentanti delle associazioni sindacali; e contro il tributo provinciale, alla giunta provinciale amministrativa e in seconda istanza alla giunta stessa integrata come sopra. Chiuso il procedimento contenzioso amministrativo, è ammesso poi il ricorso al magistrato ordinario che ha in questo campo competenza di fatto e di diritto. Per gli speciali reclami in via amministrativa che la legge consente dopo l'iscrizione dell'imposta nei ruoli nominativi dei contribuenti, in caso di errore materiale, duplicazione, omessa o incompleta notifica degli avvisi d'accertamento, inesistenza o intassabilità del reddito, cessazione o diminuzione del reddito tassato, è competente invece l'intendente di finanza. Per l'applicazione dell'imposta sui terreni in particolare, per giudicare cioè dei reclami contro i risultati delle operazioni catastali e le tariffe d'estimo, sono competenti le commissioni censuarie comunali e provinciali e la commissione censuaria centrale dal cui presidente dipende il collegio dei periti catastali.