La serie è composta da due registri nei quali vengono repertoriati i protesti cambiari levati dai segretari comunali dal 1960 al 1968, in base al Regio Decreto 5 dicembre 1933 n. 1669 art. 73, legge 18 ottobre 1951 n. 1128, Decreto Ministero Grazia e Giustizia 7 novembre 1951.
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Ciascun registro riporta: l'intestazione "Provincia di Forlì. Municipio di Montefiore Conca", il timbro "Comune di Montefiore Conca-Segreteria" e il timbro della pretura di Rimini. La registrazione dei protesti cambiari è una funzione non di pertinenza comunale, ma svolta dal Segretario comunale (dipendente dall'amministrazione statale) che svolge questa funzione spesso con l'ausilio del personale dipendente dal Comune (1)
Note (1) I segretari comunali furono, per la prima volta, abilitati a tale servizio con l'art. 1 del RDL 20 marzo 1924, n. 372, nei Comuni sede di Pretura soppressa o compresi nella circoscrizione di una Pretura soppressa, sempre che nel Comune non vi fosse un notaio o questo fosse assente o impedito. La funzione del segretario comunale in materia di protesti è stata poi riconfermata con la legge cambiaria (RD 14 dicembre 1933, n. 1669) e con quella sugli assegni ed altri titoli (RD 21 dicembre 1933, n. 1736) che, rispettivamente agli artt. 68, comma 2 e 60, comma 2, riconoscono che i protesti possano essere levati dal segretario comunale nei comuni nei quali non esiste notaio o ufficiale giudiziario. A confermare la competenza del segretario comunale in materia di protesti, nei casi di mancanza di altri pubblici ufficiali, intervenne poi il Ministero di Grazia e Giustizia con la circolare n. 2337 del 18 maggio 1934