La serie comprende un registro tenuto dal cancelliere del Giudice Conciliatore per annotarvi le convocazioni dei consigli di famiglia e di tutela, delegati dal Pretore sulla base dell'art. 14 della Legge 16 giugno 1892, n. 261.
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informazioni sul contesto di produzione In base a quanto previsto dalla Legge 16 giugno 1892, n. 261, nei Comuni che non erano sede di Pretura, le competenze assegnate al pretore dagli artt. 78 e 80 del Codice Civile potevano essere esercitate (su delega del Pretore stesso) dal Giudice Conciliatore, tra cui la nomina e la convocazione dei Consigli di famiglia nei casi previsti dal Codice civile (1).
Note: (1) Il Consiglio di famiglia era un organo di tutela del minore, composto da parenti del ramo materno e paterno fino al quarto grado, previsto nel Codice Civile napoleonico ed introdotto anche in Italia durante la dominazione francese. Con la Restaurazione l'istituto proseguì negli ordinamenti giuridici di numerosi stati pre-unitari (seppur con modifiche nelle funzioni e nella composizione all'interno dei diversi ordinamenti). Presente anche nel codice Albertino del Regno di Sardegna, venne inserito nel nuovo codice civile del Regno d'Italia promulgato nel 1865: il Consiglio interveniva nella tutela del minore in mancanza di altri tutori ed aveva funzioni nell'amministrazione dei beni, nei negozi, nei processi relativi a diritti su beni immobili, sull'accettazione o rifiuto di eredità etc.
bibliografia Enciclopedia del diritto, Giuffre, Milano, 1992, vol. XLV sub voce "Tutela".