La serie è costituita da un solo repertorio dei protesti cambiari.
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Il protesto è l'atto pubblico con il quale si attesta l'avvenuta presentazione di una cambiale o di un assegno al debitore (protestato) e il rifiuto da parte dello stesso di pagare o accettare il titolo.
informazioni sul contesto di produzione Nella vigente legislazione i soggetti abilitati alla levata dei protesti delle cambiali e degli assegni sono il Notaio, il Segretario Comunale, l'Ufficiale Giudiziario o (per effetto della modifica apportata dalla legge n. 349/73) l'Aiutante Ufficiale Giudiziario ed in alcuni casi le stanze di compensazione.
I segretari comunali furono, per la prima volta, abilitati a tale servizio con l'art. 1 del R.D.L. 20.03.1924, n° 372, nei Comuni sede di Pretura soppressa o compresi nella circoscrizione di una Pretura soppressa, sempre che nel Comune non vi fosse un Notaio o questo fosse assente o impedito.
La funzione del segretario comunale in materia di protesti è stata poi riconfermata con la legge cambiaria (R.D. 14.12.1933, n. 1669) e con quella sugli assegni ed altri titoli (R.D. 21.12.1933, n. 1736) che, rispettivamente agli artt. 68, comma 2 e 60, comma 2, riconoscono che i protesti possano essere levati dal segretario comunale nei comuni nei quali non esiste notaio o ufficiale giudiziario.
da "Levata protesti: pubblici ufficiali abilitati e posizione del Segretario Comunale", di Ennio Moro, in Altalex, articolo del 31.07.2006 (reperibile all'url http://www.altalex.com/index.php?idnot=34540).