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Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra - Sezione di Ravenna
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  Congressi nazionali 1984 - 2009
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serie
fascicoli 11
sei in: Archivio dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra - Sezione di Ravenna 1926 - 2017

La serie comprende fascicoli con materiali di vario genere raccolti durante la partecipazione ai Congressi nazionali, tenuti a cadenza triennale.
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informazioni sul contesto di produzione
Lo Statuto approvato nel 1981 al Capo I “Del Congresso”, Art. 13-21, stabilisce che “Il congresso è formato dai delegati di tutte le sezioni regolarmente costituite.

Esso rappresenta l’organo supremo dell’Associazione e sono di sua esclusiva competenza:

a) le modifiche allo statuto sociale;

b) la nomina dei componenti del comitato centrale;

c) la nomina dei componenti del collegio centrale dei sindaci;

d) la nomina dei componenti del collegio dei probiviri.

Esso inoltre delibera su tutte le questioni attinenti alla vita associativa e indica le direttive per l’opera che gli altri organi debbono svolgere per il raggiungimento dei fini sociali. 

Le modifiche di cui alla lettera a) debbono essere approvate dal congresso in via ordinaria o straordinaria.

Art 14.- Il congresso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni per le nomine di cui alle lettere  b), c)  e d) dell’articolo precedente.

La riunione è indetta almeno tre mesi prima della scadenza del quadriennio dal comitato centrale il quale sceglie la sede in cui il congresso deve svolgersi e fissa l’ordine del giorno.

Debbono essere iscritti all’ordine del giorno anche altri specifici argomenti su richiesta di almeno un quarto dei comitati regionali, purché tale richiesta sia comunicata all’ufficio di presidenza dell’Associazione almeno 20 giorni prima della data di convocazione.

In sede straordinaria il congresso deve essere convocato per la elezione del comitato centrale qualora il numero dei suoi componenti, non membri di diritto, per dimissioni od altre cause, venga a ridursi a meno della metà, dopo aver esaurita la surrogazione con i supplenti, quando ne sia fatta richiesta da un numero di sezioni regolarmente costituite, che rappresentino almeno un decimo degli associati e tutte le volte che il comitato centrale lo ritenga opportuno.

Nelle prime due ipotesi del precedente comma il congresso deve essere indetto entro tre mesi.

Art. 15. – La convocazione del congresso è a cura del presidente dell’Associazione comunicata, unitamente all’ordine del giorno, almeno due mesi prima per lettera raccomandata a tutte le sezioni regolarmente costituite, con l’invito a far designare dalle rispettive assemblee i propri delegati e i delegati supplenti che possano sostituirli in caso di impossibilità a raggiungere la sede del congresso.

Ove nell’ordine del giorno vengano iscritti argomenti nuovi, ai sensi del terzo comma dell’articolo precedente, deve esserne data tempestiva comunicazione alle sezioni.

Le sezioni dovranno inviare al congresso un solo delegato se abbiano fino a tremila soci e un delegato in più per ogni tremila o frazione di tremila superiore a millecinquecento. Le sezioni, qualunque sia il numero dei soci, hanno diritto di inviare un delegato.

Ogni delegato al congresso ha un voto per ogni cento soci o frazione di cento superiore a cinquanta.

I delegati debbono esprimere il voto personalmente.

Le sezioni trasmettono al presidente dell’Associazione, almeno trenta giorni prima della data in cui è convocato il congresso, copia autentica dell’elenco dei soci regolarmente iscritti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente e in regola con i pagamento della quota associativa e copia del verbale di nomina.

Intervengono al congresso e partecipano alle relative discussioni, ma senza voto deliberativo, ove non siano già delegati, tutti i componenti in carica del comitato centrale, del collegio centrale dei sindaci e di quello dei probiviri.

Possono essere invitati a partecipare al congresso, in qualità di osservatori, rappresentanti di uffici, di enti che svolgono una attività attinente ai problemi dei mutilati ed invalidi di guerra e di associazioni combattentistiche.

Almeno trenta giorni prima della data fissata per l’apertura del congresso è trasmessa a ciascun delegato copia della documentazione sugli argomenti all’ordine del giorno.

Il congresso dichiarato aperto dal presidente dell’Associazione elegge tra tutti gli aventi diritto alla partecipazione al congresso, l’ufficio di presidenza, il quale sarà composto di un presidente, di due vice presidenti, di tre scrutatori, di due segretari e di due questori, nonché la commissione di verifica dei poteri composta di cinque membri; nomina inoltre, nel corso dei suoi lavori, i componenti dei seggi elettorali.

Il presidente ed i due vice presidenti dell’ufficio di presidenza del congresso assolvono anche i compiti di ufficio elettorale.

Per le nomine di cui al comma precedente, nonché per la nomina di ogni altra commissione che si ritenesse opportuno di costituire per il miglior svolgimento dei lavori del congresso, tutti indistintamente i delegati hanno un solo voto.

Le liste dei candidati del comitato centrale debbono comprendere 19 nominativi. Per le eventuali surroghe le liste conterranno inoltre 32 nominativi. 

Il congresso, su proposta dell’ufficio di presidenza, può, prima dell’inizio delle discussioni, approvare un regolamento per lo svolgimento dei propri lavori.

In mancanza, questi sono diretti e disciplinati dal presidente del congresso secondo le consuetudini. In ogni caso la presidenza del congresso può disporre che altri congressisti, da essa nominati, coadiuvino gli scrutatori negli scrutini di votazioni segrete.

Le votazioni hanno luogo di regola a scrutinio palese. A richiesta di almeno 50 delegati si procede alla votazione per appello nominale.

È in ogni caso obbligatorio lo scrutinio segreto per la nomina dei membri del comitato  centrale,  del  collegio  centrale dei sindaci, del collegio dei probiviri e per le questioni relative a persone, ovvero quando la maggioranza dei delegati presenti ne faccia richiesta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di delegati che rappresentino almeno la metà dei soci.

Per le modifiche allo statuto occorre la presenza di un numero di delegati rappresentanti i 3/4 dei voti accreditati al congresso sono approvate le modifiche che riportano la maggioranza dei voti.

Per le nomine di cui al secondo comma si considerano eletti coloro che riportino il maggior numero di voti, calcolati ai sensi del quarto comma dell’art. 15 e, a parità di voti, colui che è socio da maggior tempo.

Il congresso è validamente costituito in prima convocazione se sia rappresentata almeno la metà dei soci: in seconda convocazione, che resta fissata per il pomeriggio dello stesso giorno, il congresso è validamente costituito quale che sia il numero dei soci rappresentati".


codice interno: 1247 - 001.011