La serie conserva i fascicoli inerenti le riunioni del Comitato regionale e della Commissione esecutiva regionale a cui il rappresentante della sezione di Ravenna partecipava in rappresentanza di tutte le sezioni della provincia. Contiene verbali dal 1994 al 2017, con lacuna per l’anno 2005.
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informazioni sul contesto di produzione Lo Statuto approvato nel 1981 al Capo I “Del Comitato delle Commissioni Esecutive e dei Presidenti Regionali”, art. 52-61 stabilisce che “In ogni regione è costituito un comitato regionale di cui fanno parte i presidenti delle sezioni della regione. Il comitato è presieduto dal presidente regionale. Il comitato regionale ha sede di regola nella città capoluogo della regione, salva sua diversa determinazione da approvarsi dalla direzione nazionale. Il comitato regionale ha il compito di coordinare, in relazione all’attività regionale, l’azione delle varie sezioni; di segnalare agli organi centrali i mezzi più idonei per il soddisfacimento delle necessità degli organi periferici; di proporre allo studio problemi e provvedimenti di carattere regionale.
Il comitato regionale è convocato dal presidente regionale, sempre che questi o gli organi centrali ne ravvisino l’opportunità, ovvero quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
Il comitato regionale deve essere convocato ogni quattro mesi.
Per la validità delle riunioni del comitato regionale occorre l’intervento di almeno la metà dei suoi componenti in prima convocazione; di qualunque numero in seconda convocazione. Ciascuno di questi ha nelle votazioni un voto per ogni cento soci della propria sezione o frazione di cento superiore a cinquanta. Si considerano approvate le deliberazioni che riportino la maggioranza dei voti dei presenti
Le funzioni di segretario sono assunte da un componente il comitato regionale stesso.
Copia del verbale di ciascuna seduta è, a cura del presidente regionale, trasmessa agli Uffici della Sede centrale e a tutte le sezioni della regione.
Il presidente regionale ha la rappresentanza del comitato regionale e lo presiede; in caso di assenza o impedimento il presidente regionale delega il vice presidente o, in subordine, un componete del comitato regionale a rappresentarlo nelle riunioni del comitato stesso e del comitato centrale. Il presidente regionale è l’organo di collegamento tra gli organi centrali e gli organi periferici dell’Associazione. Esso vigila, nell’ambito della regione, sulla esecuzione delle deliberazioni e delle direttive degli organi centrali e del comitato regionale ed esplica tutte le altre mansioni che sono ad esso attribuite dallo statuto e dai regolamenti e che vengono ad esso affidate dagli organi centrali e regionali.
Il comitato regionale, nella stessa seduta elegge, di norma nel suo seno, il presidente regionale, il vice presidente regionale e una Commissione esecutiva regionale per l’esecuzione delle deliberazioni degli organi centrali e del comitato regionale. Essa è composta dal presidente regionale, da un vice presidente e da tre componenti tutti eletti, di norma, dal comitato stesso nel suo seno. In caso di impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente.
La commissione esecutiva regionale si riunisce una volta ogni due mesi o quando se ne ravveda la necessità. Il comitato regionale può nominare il presidente regionale onorario.
La commissione esecutiva regionale coadiuva il presidente regionale nello svolgimento dei compiti ad esso demandati dagli organi centrali e dallo statuto.
In particolare la commissione esecutiva regionale:
a) provvede alla esecuzione delle delibere del comitato regionale;
b) predispone il rendiconto della gestione amministrativo-contabile da sottoporre all’esame del comitato regionale ed all’approvazione degli organi centrali secondo il regolamento amministrativo-contabile;
c) esprime alla direzione nazionale parere sugli atti di costituzione o di scioglimento delle sezioni e di nomina dei consigli direttivi;
d) vigila sull’andamento contabile – amministrativo delle sezioni aventi sedi nella regione secondo le norme del regolamento amministrativo-contabile;
e) giudica in prima istanza sui ricorsi che i soci interessati possono proporre entro trenta giorni avverso le deliberazioni dei consigli direttivi delle sezioni in tema di provvedimenti disciplinari, di ammissione, di cancellazione e di radiazione dei soci”.