La serie raccoglie in ordine cronologico - con una lacuna per gli anni fra 1974 e 1981 - gli originali rilasciati alla cooperativa dei “Verbali di revisione ordinaria” (detti anche “Verbali d’ispezione ordinaria”) compilati da parte dei revisori designati dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, cui tale compito ispettivo competeva ai sensi del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 (“Provvedimenti per la cooperazione”), poi modificato con la Legge n. 285 dell’8 maggio 1949 (“Modificazioni al Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione”).
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Nei verbali di queste ispezioni, aventi di solito cadenza biennale, gli ispettori erano tenuti ad acquisire e a riassumere una ampia e articolata serie di informazioni: data di costituzione della cooperativa ed estremi del notaio rogante gli atti; data di omologazione presso il Tribunale competente; estremi della pubblicazione degli atti costitutivi nel “Bollettino Ufficiale delle società per azioni” (in sigla: BUSA); eventuali modifiche statutarie sopravvenute nel corso del tempo, loro omologazione e deposito; forma della società a responsabilità limitata o illimitata; termine di durata della società; scopi sociali ai sensi del vigente statuto; numero dei soci; numero e identità di presidenti, consiglieri, sindaci e revisori; consistenza del patrimonio sociale (taglio delle azioni, capitale sottoscritto e versato); dati sintetici dell’ultimo bilancio chiuso; forme di ripartizione degli eventuali utili; ammontare delle spese generali nell’ultimo esercizio chiuso; alcune notizie specifiche sulle attività di particolari tipologie di società cooperative (per esempio: la vendita al pubblico nelle cooperative di consumo; l’ammissione ai pubblici appalti nelle cooperative di produzione lavoro; superfici e natura dei coltivi per le cooperative agricole; proprietà di automezzi per le cooperative di trasporto; proprietà di natanti per le cooperative di pesca); consistenza e regolare tenuta dei libri sociali; possesso dei requisiti di legge e mutualistici; eventuali vertenze giudiziarie pendenti. I verbali si chiudevano con un “Giudizio conclusivo” in cui il revisore valutava soggettivamente lo stato e le prospettive della società, le sue condizioni patrimoniali e la qualità della sua amministrazione.