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Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra - Sezione di Faenza
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  Pensioni di guerra 1956 - 1993
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serie
fascicoli 2
sei in: Archivio dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra - Sezione di Lugo 1956 - 2012
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La serie contiene documentazione inerente le pratiche per l'ottenimento della pensione di guerra da parte del socio. 
La pensione di guerra è il trattamento economico che costituisce un atto risarcitorio di riconoscimento e di solidarietà dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto. L'ottenimento delle pensioni di guerra, curato dalla Sezione, si svolgeva con la richiesta avanzata dal mutilato sottoposto a visita medica specifica, tale da assegnare all'invalido una categoria di infermità. Conseguita la visita l'intera documentazione raccolta, sia medica che militare, veniva inviata al Ministero del Tesoro, presso l'ufficio competente, che si occupava di redigere un progetto di concessione o rifiuto della pensione di guerra. Quindi un apposito Comitato si occupava di deliberare in merito alla liquidazione della pensione di guerra per poi passare la pratica al Ministero del Tesoro per l'emanazione formale di un decreto di concessione o rifiuto. (R.D. 23 luglio 1923, n. 1491).

informazioni sul contesto di produzione
La normativa in materia di trattamenti pensionistici di guerra, risalente essenzialmente alle leggi 10 agosto 1950, n. 648, Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, e 18 marzo 1968, n. 313, Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra, è stata in tempi più recenti riordinata, in base alla delega conferita al governo con l'articolo 13 della legge 29 dicembre 1977, n. 875, mediante il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
Successivamente sono state introdotte ulteriori modificazioni, talvolta in forma di novella al D.P.R. 915/1978. Si segnalano in particolare i seguenti provvedimenti:


  • legge delega 23 dicembre 1981, n. 533, e relativo D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra;

  • L. 6 ottobre 1986, n. 656, Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra;

  • L. 29 dicembre 1990, n. 422, Adeguamento delle pensioni di guerra ed integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e per servizio;

  •  L. 8 agosto 1991, n. 261, Norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra;

  • D.P.R. 30 settembre 1999, n. 377, Regolamento recante norme per il riordino e per la semplificazione del procedimento di liquidazione in materia pensionistica di guerra, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59;

  • L. 18 agosto 2000, n. 236, Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra.


 Il Testo Unico approvato con il D.P.R. n. 915/1978 è strutturato in dieci titoli, che disciplinano rispettivamente le seguenti materie:


  • i soggetti (militari ed equiparati o civili) aventi diritto a pensione di guerra per avere subito a causa della guerra, come afferma l'art. 1 del T.U, "menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto" (titolo I, artt. 2-10);

  • le prestazioni (titolo II, artt. 11-25);

  •  i ricoveri per cura, rieducazione e qualificazione (titolo III, artt. 26-27);

  •  il cumulo e l'opzione tra il trattamento di guerra ed altri trattamenti (titolo IV, artt. 28-36);

  •  i diritti della vedova, del vedovo e degli orfani (titolo V, artt. 37-56);

  •  i diritti dei genitori, dei collaterali e degli assimilati (titolo VI, artt. 57-69);

  •  disposizioni diverse (titolo VII, artt. 70-90), tra le quali quelle relative alle condizioni di reddito per il conferimento dei trattamenti pensionistici di guerra (art. 70)[1];

  • la devoluzione degli assegni per decorazioni al valor militare (titolo VIII, artt. 91-96);

  • e procedure (titolo IX, artt. 97-126);

  • le disposizioni finali e transitorie (titolo X, artt. 127-140).




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