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Archivio dell'Ente comunale di assistenza di Marzabotto 1945 - 1977
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fondo
registri 41, buste 46

La documentazione comprende carteggio, registri e verbali deliberativi che riflettono l'attività di sostegno condotta dall'ECA nei confronti delle necessità più urgenti degli assistiti. Non mancano testimonianze dell'attività contabile
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criteri di ordinamento
La documentazione è stata ordinata per serie che riflettono l'attività dell'ente, quindi descritta analiticamente per fascicolo (o registro) di cui si sono riportati il titolo originale e gli estremi cronologici.
Numerosi fascicoli ritrovati nella serie Carteggio amministrativo in fase di riordino sono stati scorporati fisicamente in quanto attinenti a materia prettamente contabile e di conseguenza inseriti nelle serie cui più corretttamente erano destinate.

informazioni sul contesto di produzione
L'ente comunale di assistenza (ECA) venne istituito in ogni comune con legge 3 giugno 1937, n. 847, con lo scopo di assistere le persone in particolare difficoltà e di concentrare organizzativamente tutti quegli istituti che fino ad allora avevano svolto analoghe finalità. La legge, operativa dal 1° luglio 1937, abolì la Congregazione di carità che fu quindi sostituita dal punto di vista legislativo e regolamentare dall'ECA.
Il neonato ente, inoltre, subentrava nel patrimonio, attività e amministrazione di tutte le istituzioni pubbliche attive nei comuni per l'assistenza generica immediata e temporanea (piccoli sussidi, razioni di vitto, ricoveri notturni). 
Si disponeva, al contrario, il distacco dall'ECA di tutti gli enti con scopi specifici e diversi dall'assistenza generica, immediata e temporanea (ospedali, ricoveri di vecchi e inabili, orfanotrofi ecc.), nella necessità di garantirne l'autonomia completa. L'ECA avrebbe provveduto al raggiungimento dei fini istituzionali non solo con le rendite del suo patrimonio, ma anche con quelle delle istituzioni pubbliche ricadenti sotto la sua amministrazione e, in relazione con le necessità dell'assistenza, avrebbe integrato il proprio bilancio con i fondi stanziati annualmente dal Ministero dell'Interno, nonché con le elargizioni della Provincia, del Comune e di altri enti pubblici e privati. Avrebbe potuto fare assegnamento, inoltre, su entrate ordinarie (addizionali sopra vari tributi erariali e locali). Il soccorso immediato e temporaneo agli indigenti, la cura degli interessi dei poveri con l'assunzione della rappresentanza legale davanti alle autorità amministrative e giudiziarie, la promozione di provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e dei minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri, così organizzati dallo Stato e con esplicazione uniforme su tutto il territorio nazionale, diventavano obbligatori e venivano elevati a pubblico servizio. L'amministrazione dell'ECA nel 1937 era affidata ad un organo collegiale (Comitato) presieduto dal podestà del Comune. In virtù del d.l. 14 aprile 1944, n. 125, i membri venivano eletti dalla Giunta municipale [poi dal Consiglio comunale, D.L.L. 7 gennaio 1946, n.1 e l. 9 giugno 1947, n. 530 e il comitato, nella sua prima riunione, eleggeva il presidente. Tale libera elezione veniva approvata dal prefetto; dal 1947 (l. 9 giugno 1947, n. 530) anche sulla nomina dei membri dell'ECA il prefetto non esercitava più il controllo di merito ma solo di legittimità.Circa le adunanze e le deliberazioni, la legge del 1937 non apportava cambiamenti rispetto alla legge del 1890 (17 luglio 1890, n. 6972 ) ed al relativo regolamento amministrativo del 1891. Così pure restavano immutate le disposizioni circa l'ufficio e gli impiegati dell'ente: l'ECA poteva avere un proprio personale ed un proprio ufficio, se i mezzi e l'attività lo permettevano, altrimenti si avvaleva della sede municipale e degli impiegati del comune.La relativa indipendenza dell'ECA non escludeva che venissero esercitati controlli sull'attività dei suoi organi. Già la legge del 1890 attribuiva al ministro dell'Interno un potere di alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza [la disciplina relativa alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è stata abrogata dall'art. 30 della legge 8 novembre 2000 e dall'art. 21 d.lgs. 4 maggio 201, n. 207]. Con la riforma del 1923 (effettuata con r.d 30 dicembre 1923, n. 2841) era stato riconosciuto allo stesso ministro il diritto di intervenire in tutti i giudizi della pubblica beneficenza, diritto trasferito poi al prefetto, ai sensi del d.p.r. 19 agosto 1954, n. 968, come conseguenza del decentramento dei servizi del Ministero dell'Interno.
I compiti dell'ente consistevano nell'erogazione di sussidi e in vari provvedimenti per soddisfare i bisogni immediati degli assistiti. L'individuazione delle necessità avveniva sulla base delle richieste dei cittadini poi verificate dal Comitato ECA che provvedeva a redigere elenchi delle persone da sostenere.

storia archivistica
Il fondo ECA è stato riordinato ed inventariato da Beatrice Magni tra il 2001 e il 2005, con la consulenza e la collaborazione del Servizio archivistico della Provincia di Bologna. La documentazione era conservata nel seminterrato del comune da cui venne poi trasferita nell'attuale sede dell'archivio nel 2015.
E' verosimile che altra documentazione afferente all'attività dell'ente sia ancora conservata nei locali sede dell'archivo di deposito del Comune di Marzabotto.

bibliografia
Beatrice Magni (a cura di),  Archivio Storico Comunale di Marzabotto e Archivi aggregati. Inventario, 2016.


codice interno: 1381 - 001

informazioni redazionali
Inventario a cura di
Francesco Rosa (Open Group), 2022

realizzato per
Regione Emilia-Romagna
[L.R. 18/2000. Piano bibliotecario 2016. Intervento diretto]

intervento redazionale a cura di
Regione Emilia-Romagna - Settore Patrimonio culturale. Area Biblioteche e archivi, 2023