Annoverato fra i libri obbligatori a tenersi anche per le società cooperative in quanto, inerentemente alla responsabilità degli amministratori, parificate alla società anonime dagli artt. 140 e 221 del vigente Codice di commercio, era il registro - da vidimare preventivamente presso la cancelleria del Tribunale, il Pretore o un notaio - in cui “deve indicarsi il cognome, il nome e il domicilio dei soci, o dei sottoscrittori di quote, azioni o carature, e i versamenti fatti in conto, tanto per il capitale di prima sottoscrizione quanto per le azioni, quote o carature successivamente sottoscritte”; vi andavano poi registrati le date di ammissione, recesso, decesso o esclusione di ciascuno socio per qualsivoglia motivo.