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Archivio del Governo di Bertinoro 1820-1836
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fondo
registro 1, buste 2

Il materiale documentario conservato nell'Archivio storico di Bertinoro è purtroppo alquanto lacunoso e riguarda solo alcuni aspetti delle funzioni del Governatore e per periodi piuttosto brevi. L'intero fondo si compone del carteggio, organizzato cronologicamente e riguardante il solo periodo 1820-1832, di un registro di contratti e appalti e degli atti di polizia protocollati con una numerazione indipendente dell'anno 1823.
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informazioni sul contesto di produzione
Profilo istituzionale "Governo" tratto da Carla Tupputi Lodolini, Repertorio delle magistrature periferiche dello Stato pontificio (1815-1870) in "Rassegna storica del Risorgimento", 92 (2005), fasc. 3; disponibile anche in Sistema Guida generale degli Archivi di Stato italiani (1).

"Le delegazioni, per il motuproprio del 1816, furono suddivise in governi di primo e secondo ordine - o classe - retti da un governatore (art. 2); i governi di prima classe furono anche denominati governi distrettuali, e distretti le rispettive circoscrizioni. Secondo il Riparto territoriale pubblicato con il citato motuproprio, i governi erano molto numerosi; con notificazione del segretario di Stato 18 sett. 1816 fu pubblicata una tabella provvisoria delle residenze dei governatori, e dei comuni riuniti nei governi, che risulteranno notevolmente ridotti nel successivo Riparto pubblicato dal segretario di Stato Consalvi il 26 nov. 1817 . Altre modifiche furono apportate con i successivi riparti del 1827, del 1833 e del 1857 [ Riparto territoriale pubblicato con motuproprio di Leone XII del 22 dic. 1827 sull'amministrazione pubblica. Riparto territoriale a tutto l'anno 1833. Ripartimento pubblicato il 14 nov. 1857 ] .
Per il motuproprio del 1816 i governatori erano preposti ai governi di primo e di secondo ordine, con funzioni amministrative, anche di polizia [editto del segretario di Stato 23 ott. 1816 sull'organizzazione della polizia; vedi anche l'art. 14 dell'editto 5 lu. 1831] , e giudiziarie; essi dipendevano interamente dal delegato, eccettuati i casi di urgenza e le attribuzioni giudiziarie negli affari civili e nelle cause minori (art. 15). Erano nominati dal sovrano tramite la Segreteria di Stato, nei governi di primo ordine con breve, nei governi di secondo ordine con lettere patenti (art. 18); non potevano essere nativi del luogo al quale erano preposti né esservi domiciliati da lungo tempo (art. 17). I delegati corrispondevano con i governatori di secondo ordine direttamente o tramite quelli di primo ordine (art. 16; sembra che nel tempo si sia affermata questa seconda alternativa); i governatori dei luoghi della Comarca dipendevano dai dicasteri centrali e corrispondevano direttamente con la Segreteria di Stato e con gli altri dicasteri della capitale (art. 22), e questo sino all'istituzione, nel 1827, della Presidenza della Comarca, dalla quale dipesero direttamente.
I governatori presiedevano il consiglio comunitativo (artt. 176, 181) e corrispondevano con il gonfaloniere locale al quale trasmettevano gli ordini da parte dei dicasteri centrali, del delegato, dell'eventuale governatore di prima classe (art. 164).
Nei luoghi baronali, ancora numerosi nel 1816 nelle province di prima recupera (Umbria e Marittima e Campagna, Sabina, Patrimonio), i governatori erano scelti dai baroni ma dovevano ricevere l'approvazione della Segreteria di Stato (art. 19). Con editto 30 lu. 1814 del prosegretario di Stato erano state ripristinate tutte le giurisdizioni feudali, o baronali, abolite nel periodo napoleonico; il motuproprio del 1816 ne confermò invece la soppressione nelle province di seconda recupera (Bologna, Ferrara, Romagna, Marca, Urbino e ducati di Camerino e Benevento) e dettò varie limitazioni per i governatori baronali delle altre province (art. 19). Essi avevano le stesse attribuzioni degli altri governatori, tranne casi chiaramente espressi dal motuproprio (art. 21), e ugualmente dipendevano dai delegati o dai governatori di prima classe (art. 20). I baroni dovevano farsi carico degli stipendi dei loro governatori e cancellieri e delle spese dei locali per gli uffici e per le udienze, per la cancelleria e per le carceri; erano tenuti a nominare inoltre un fiscale e un difensore dei rei [una tabella degli stipendi dei governatori baronali trovasi in Collezione , cit., t. I, p. 195 e seguenti ] . La giurisdizione dei governatori baronali era limitata ai delitti minori, cioè punibili con pene pecuniarie o non più di un anno di opera pubblica; per quest'ultima era previsto l'appello dinanzi alla congregazione del barone, composta dal barone stesso, due suoi uditori, criminale e civile, e due professori criminali di Roma. Le condanne superiori a un anno di opera erano affidate in primo grado alla stessa congregazione baronale, con la presenza di un esperto difensore criminale di Roma; l'appello era portato dinanzi al Tribunale della sacra consulta.
Le funzioni giudiziarie del governatore di primo e secondo ordine, nelle province, erano limitate alle cause minori nella circoscrizione del governo, in materia sia civile che penale. Come giudice civile era competente per le controversie di valore sino a cento scudi e nelle cause di sommarissimo possessorio, per danni dati, mercedi, alimenti e nelle controversie insorte in tempo di fiere o mercati (nel distretto del capoluogo di delegazione era competente l'assessore civile; art. 25). Dalle sue sentenze era portato appello dinanzi al Tribunale civile di prima istanza della delegazione (art. 27). Inoltre il governatore esercitava gli atti di volontaria giurisdizione (come i delegati e i legati nelle delegazioni e legazioni e i presidenti dei tribunali nelle rispettive circoscrizioni, art. 72). Nelle cause di interesse baronale i governatori dei feudi erano competenti solo per le cause di valore inferiore ai dieci scudi; per le altre, giudicava sino a cento scudi il governatore del luogo più vicino (art. 29).
Per il regolamento di procedura civile pubblicato il 22 nov. 1817, che dedicava ai governatori e assessori gli artt. 114-171, i governatori (come gli assessori nei capoluoghi di delegazione) giudicavano nelle cause minori per gli affari dei comuni della loro circoscrizione in qualità di delegati della Congregazione del buon governo; l'appello era portato dinanzi al segretario del buon governo e - in terzo grado - dinanzi a quella congregazione collegialmente, cioè dinanzi ai giudici che erano competenti in primo e secondo grado per le cause di maggior valore (artt. 912-914). Per lo stesso regolamento i governatori (come gli assessori), in veste di delegati del Tribunale del'Annona, giudicavano le cause in materia annonaria di valore inferiore ai cento scudi; per quelle superiori erano competenti i tribunali civili nelle delegazioni e legazioni e il prefetto dell'annona per Roma e Comarca e le province annonarie, Civitavecchia, Viterbo, Rieti e Frosinone, con appello dinanzi al prefetto dell'annona e - in terzo grado - al Tribunale collegiale camerale (artt. 866-869). Inoltre i governatori della Comarca giudicavano cumulativamente con il giudice dei mercenari di Roma, cui appartenevano le cause sino a 10 scudi, per le cause sino al valore di cento scudi (art. 942), con appello dinanzi ai tribunali competenti per le sentenze civili (art. 950).
Con le riforme apportate dal motuproprio del 5 ott. 1824 ai governatori come giudici civili vennero confermate le stesse competenze, anzi ampliate in quanto furono loro attribuite le cause sino al valore di trecento scudi, già di competenza dei tribunali civili di prima istanza (art. A20); l'appello alle loro sentenze era portato dinanzi al pretore (art. A34), giudice unico in materia civile istituito nei capoluoghi dallo stesso motuproprio ( vedi ). I governatori erano ancora giudici delle mercedi ma limitatamente alla somma di venti scudi (e così i luogotenenti e gli assessori nelle loro circoscrizioni), mentre le cause di valore superiore erano deferite ai tribunali di commercio ove esistevano, o ai giudici e tribunali ordinari (art.A68). Inoltre, essendo stati soppressi gli assessori camerali, i governatori (e così i luogotenenti, gli assessori e i pretori) erano giudici in prima istanza per le cause riguardanti l'interesse della Camera apostolica, cioè dell'erario, sino al valore di scudi trecento; nelle stesse cause in Roma e Comarca, e in tutte quelle superiori a tale valore, giudicavano cumulativamente gli uditori del camerlengato e del tesorierato, ai quali era portato anche l'appello, nonché l'eventuale giudizio di terzo grado, dalle sentenze dei governatori (artt. A54-56, P434).
Il motuproprio di Leone XII sull'amministrazione pubblica del 21 dic. 1827 non apportò modifiche di rilievo (artt. 8, 14-18).
Per la notificazione 30 marzo 1831 del legato a latere nelle quattro legazioni, che tra l'altro istituiva i giudici conciliatori nelle località sedi di pretura, i governatori furono mantenuti con le facoltà che esercitavano al 1° febbraio ed ebbero in quelle province anche le funzioni di giudici conciliatori nonché le competenze dei soppressi podestà, ovviamente sempre nel territorio del loro governo. Le successive riforme del 1831 (5 ottobre) confermarono le precedenti attribuzioni dei governatori nelle loro circoscrizioni territoriali (uguali a quelle dei giudici conciliatori nelle legazioni e degli assessori legali nelle delegazioni), con una variazione rispetto al valore delle cause loro attribuite, ora fissato al massimo di duecento scudi (artt. 14 e 15), e la competenza sulle controversie insorte in tempo di fiera e di mercato solo nei governi nei quali non risiedano tribunali di commercio (art. 16). L'appello era portato dinanzi ai tribunali civili collegiali, nuovamente ripristinati (art. 20) e l'eventuale terzo grado era deciso dai tribunali di appello di Bologna e di Macerata, secondo la loro competenza territoriale (artt. 31, 28-29). Il regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili del 10 nov. 1834 confermò le disposizioni precedenti (artt. 284-288, per la procedura artt. 493-512), anche in materia di appello (artt. 284-288, 292, 304) [il 6 mag. 1841 un dispaccio della Segreteria per gli affari di Stato interni dichiarava che le funzioni di governatore e di procuratore fiscale erano incompatibili "poiché in una stessa persona non può riunirsi la rappresentanza di giudice e di difensore dei diritti del fisco, che è quanto dire di accusatore"] .
Nel penale i governatori, per il motuproprio del 1816, giudicavano i reati minori, cioè quelli punibili con pene pecuniarie o afflittive sino ad un anno di opera (art. 76; la stessa competenza avevano nel capoluogo di delegazione gli assessori criminali). Per i governatori dei luoghi baronali nulla era innovato in materia penale, venendo confermate le disposizioni della Post diuturnas del 1800. L'appello era portato dinanzi al tribunale criminale della delegazione (art. 78), ma nella Comarca giudice d'appello era il tribunale del governo, nella capitale (art. 86). I governatori erano inoltre tenuti alla compilazione di tutti i processi per delitti commessi nella loro circoscrizione anche quando per la gravità del reato fossero di competenza del tribunale criminale della delegazione (nel capoluogo di delegazione la compilazione dei processi era attribuita a due giudici processanti e un cancelliere; art. 84).
Queste norme furono pressoché interamente confermate dal motuproprio del 1824: la giurisdizione dei governatori era pari a quella dei preesistenti assessori criminali e dei luogotenenti con lo stesso atto istituiti (art. 80); inoltre, come i luogotenenti e gli assessori, i governatori erano giudici penali in prima istanza per delitti per contravvenzioni e frodi commessi a danno dell'erario (art. 92); in Roma la materia era affidata ai tribunali criminali del camerlengato e del tesorierato, che giudicavano anche in appello dalle sentenze dei governatori per i delitti contro l'erario (art. 92).
Il regolamento di procedura criminale pubblicato il 5 nov. 1831 confermò la competenza dei governatori (e parimenti degli assessori nelle delegazioni, dei giusdicenti criminali nelle legazioni) a giudicare le cause concernenti i delitti minori (art. 27). In tutti i giudizi criminali vi furono due gradi ordinari di giurisdizione, ma solo per i delitti minori e per i delitti capitali, mentre per tutti gli altri vi fu un solo grado (art.13); quindi dalle sentenze dei governatori l'appello era portato dinanzi ai tribunali criminali dei capoluoghi (art. 29) Un mese dopo la pubblicazione del regolamento, ai governatori fu trasferita la giurisdizione penale dei soppressi podestà (circolare della Segreteria di Stato 27 dic. 1831) [vedasi anche la circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni sugli appelli dalle sentenze criminali dei giudici singoli del 31 gen. 1834] .
L'editto 22 nov. 1850 (artt. 46 sgg.) ribadiva che tutti i governatori avevano le stesse attribuzioni indipendentemente dalla classe del loro governo, conservavano il potere giudiziario sia nel civile che nel penale e le funzioni relative alla polizia (art. 48), ma cessavano da ogni ingerenza negli affari amministrativi (art. 49)."

Note
(1) URL http://www.guidageneralearchivistato.beniculturali.it/document.aspx?uri=hap:localhost/repertori/R065500 (consultato il 20/08/2015)


codice interno: 037 - 001

informazioni redazionali
Inventario a cura di
Archimemo, 2007

realizzato per
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[L.R. 18/2000. Piano bibliotecario 2003. Intervento diretto]

Importazione da Sesamo 4.1
Regesta.exe, 2008

Intervento redazionale
IBC - Soprintendenza per i beni librari e documentari della Regione Emilia-Romagna, 2008