L'usciere di conciliazione, divenuto messo di conciliazione, con legge del 3 febbraio 1957 n. 16, sono affidate mansioni di notifica e di esecuzione coattiva, oltre che tutte le altre necessarie per l'ordinato svolgimento delle udienze. Le funzioni del messo di conciliazione sono di regola affidate al Messo comunale con autorizzazione della Procura della Repubblica.