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  Titolario 1904-1931 1904 - 1931
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buste 962
sei in: Archivio storico della Questura di Modena 1887 - 1998

Il materiale qui riunito è organizzato secondo il titolario entrato in vigore nel 1904 con l'art. 8 del regolamento per i funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 12 dicembre 1901 n. 512, seguito dalle istruzioni ministeriali del 1 giugno 1903.
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La documentazione della divisione I. Gabinetto è suddivisa in cinque categorie speciali (A - E) e una categoria unica (Disposizioni di massima). Le categorie speciali contengono documenti riguardanti la raccolta di informazioni, l'ordine pubblico, il personale e la sua dotazione, la contabilità e gli affari riservati; la categoria unica è articolata in sottocategorie (A - Z) in cui sono raccolti, per argomento, i testi normativi che regolamentano gli ambiti di cui gli uffici di pubblica sicurezza si occupano. Nel titolario alcune sottocategorie e la categoria delle Disposizioni di massima recano la dicitura "permanente": questa è l'unica indicazione che troviamo, in questo titolario, sui tempi di conservazione delle carte, mancando un vero e proprio massimario di scarto.
I documenti della divisione II sono divisi in due categorie: la categoria 1ª contiene gli atti di polizia giudiziaria della giurisdizione e di altre giurisdizioni. Si precisa che, per quanto riguarda la 1ª categoria, la giurisdizione è per gli uffici provinciali e per le questure la provincia, per le sottoprefetture il circondario, per i commissariati la sezione e per le delegazioni il Comune o il Suburbio. La categoria 1ª è ulteriormente articolata in 25 sottocategorie (A - Z) che raggruppano varie tipologie di delitto e di contravvenzione; in questa classificazione si trovano menzionati anche gli articoli del codice penale in vigore (codice penale Zanardelli emanato con regio decreto 1889 ed entrato in vigore il 1 gennaio 1890) relativi ai diversi tipi di reato. La categoria 2ª è costituita dal casellario permanente di Polizia giudiziaria che comprende i fascicoli personali di individui nati o domiciliati nella giurisdizione o che hanno consumato delitti o contravvenzioni nella stessa: ammoniti, vigilati speciali, domiciliati coatti, colpiti da mandato di cattura o ordine d'arresto, condannati, liberati dal carcere, minorenni discoli, oziosi, vagabondi o diffamati, ricoverati o da ricoverare, imputati di delitti di azione pubblica o privata, tutti coloro contro cui siano stati sporti ricorsi per fatti illeciti, anche se non costituenti reato. Si precisa che, per quanto riguarda la categoria 2ª, la giurisdizione è per gli uffici provinciali, le questure e le sottoprefetture il circondario, per i commissariati la sezione e per le delegazioni, il Comune o il Suburbio.
Il materiale della divisione III è diviso in due parti: gli atti di Polizia amministrativa e il casellario permanente di Polizia amministrativa. Gli atti sono suddivisi in 21 categorie (4 - 24) riguardanti le conciliazioni, le cerimonie religiose, le parate militari, le armi e la caccia, le industrie insalubri, gli spettacoli pubblici, gli esercizi pubblici, le tipografie, le agenzie pubbliche, i mestieri girovaghi, gli operai e i domestici, i mendicanti, la sanità pubblica, la prostituzione, i mezzi di comunicazione, l'emigrazione; anche in questa divisione sono presenti i riferimenti puntuali agli articoli delle leggi di pubblica sicurezza inerenti. Il casellario permanente si articola in 12 categorie le cui classifiche corrispondono a quelle della prima parte. Scopo del casellario è di conservare i fascicoli di tutti gli esercenti di arti, industrie e mestieri, che per loro natura richiedono una costante e speciale sorveglianza da parte della Pubblica sicurezza; facilita, inoltre, i relativi controlli e le decisioni sui rinnovi delle licenze o delle dichiarazioni prescritte dalla legge, grazie alle informazioni già acquisite su ciascun titolare. Alla cessazione dell'esercizio, il fascicolo viene trasferito alla rispettiva categoria e lettera dell'archivio di polizia amministrativa.

Si riporta di seguito il titolario in questione:

DIVISIONE PRIMA. GABINETTO
Categoria speciale A
     1. Rapporti ed informazioni
     2. Società politiche [Caselle permanenti]
     3. Società operaie e di mutuo soccorso [Caselle permanenti]
     4. Misure preventive di vigilanza, come in occasione di riunioni, comizi, commemorazioni, elezioni ed altro
     5. Truppa in servizio di Pubblica sicurezza
     6. Stampa periodica della giurisdizione [Caselle permanenti]
     7 a. Stampa della giurisdizione. Sequestri
     7 b. Stampa di altre giurisdizioni. Sequestri
     8. Schedario [Caselle permanenti]
Categoria speciale B
     1 a. Funzionari ed impiegati di Pubblica sicurezza presenti [fascicoli personali]. [Caselle permanenti]
     1 b. Funzionari ed impiegati di Pubblica sicurezza traslocati [fascicoli personali]
     2 a. Personale di basso servizio presente [fascicoli personali]. [Caselle permanenti]
     2 b. Personale di basso servizio traslocato [fascicoli personali]
Categoria speciale C
     1 a. Ufficiali e guardie di città presenti [fascicoli personali]. [Caselle permanenti]
     1 b. Ufficiali e guardie di città traslocate [fascicoli personali]
     2. Note caratteristiche semestrali dei graduati
     3. Armamento
     4. Vestiario
     5. Caserme [Caselle permanenti]
     6. Casermaggio [Caselle permanenti]
     7. Cassa di economia. Proventi vari
     8. Stati di paga
     9. Ispezioni. Riviste
     10. Consiglio di disciplina
     11. Aspiranti guardie di città
     12. Richieste di ufficiali e guardie di città per servizi fuori residenza
     13. Citazioni delle autorità giudiziarie agli ufficiali ed alle guardie di città
Categoria speciale D
     1. Spese. Contabilità diverse
     2. Locali d'ufficio [Caselle permanenti]
     3. Mobilio [Caselle permanenti]
     4. Cifrari. Linee telegrafiche e telefoniche, impianti e manutenzione
     5. Missioni e trasferte di funzionari e di ufficiali delle guardie di città
     6. Citazioni delle autorità giudiziarie a funzionari
     7. Lavori periodici
Categoria speciale E
     1. Istruzioni relative ad affari riservati
     2. Corrispondenze in genere non contemplate nelle precedenti categorie
Categoria unica. Disposizioni di massima (permanente)
     Massima A
          1. Codici - leggi (interpretazioni)
          2. Regolamenti speciali
     Massima B
          1. Amministrazione di pubblica sicurezza
          2. Riordinamento uffici di pubblica sicurezza
     Massima C
          1. Guardie di città
          2. Carabinieri reali
          3. Altri agenti - guardie particolari
          4. Truppa in servizio di pubblica sicurezza
     Massima D
          1. Riunioni - assembramenti
          2. Associazioni
          3. Processioni ecclesiastiche e civili
     Massima E
          1. Vigilanza speciale
          2. Ammonizione
          3. Domicilio coatto
          4. Condannati liberati dalle carceri
          5. Catturandi
          6. Estradizione
     Massima F
          1. Armi
          2. Caccia
          3. Pesca
     Massima G
          1. Materie esplodenti - munizioni
          2. Caldaie a vapore
      Massima H
          1. Esercizi pubblici
          2. Lotto
          3. Tombole - lotterie - altri giuochi
          4. Bollo
     Massima I
          1. Teatri
          2. Altri trattenimenti pubblici
          3. Diritti di autore
     Massima L. Stampa - tipografie - litografie ed arti affini
     Massima M. Agenzie
     Massima N
          1. Mestieri girovaghi
          2. Rivenditori
     Massima O
          1. Operai - infortuni sul lavoro
          2. Operai e braccianti viaggianti in massa sulle ferrovie
     Massima P
          1. Minorenni
          2. Minorenni, impiego in professioni girovaghe
          3. Mendicità
          4. Questue
     Massima Q
          1. Zingari
          2. Viandanti stranieri e nazionali
          3. Indigenti - rimpatrio
     Massima R
          1. Posta
          2. Ferrovie - tramways
          3. Telegrafi - telefoni
     Massima S
          1. Emigrazione
          2. Passaporti all'estero
     Massima T. Incolumità pubblica
      Massima U
          1. Sanità pubblica
          2. Prostituzione
          3. Dementi - infermi (ricovero)
     Massima V. Statistiche - lavori periodici
     Massima Z
          1. Disposizioni riservate (Gabinetto)
          2. Disposizioni di polizia giudiziaria (non contemplate nelle lettere precedenti)
          3. Disposizioni di polizia amministrative (non contemplate nelle lettere precedenti)
Carteggio in evidenza

Carteggio in evidenza
     della categoria speciale A
     della categoria speciale B
     della categoria speciale C
     della categoria speciale D
     della categoria speciale E
     della categoria speciale unica Disposizioni di massima

DIVISIONE SECONDA. POLIZIA GIUDIZIARIA
Categoria 1ª
Atti di polizia giudiziaria della giurisdizione
     A. Delitti contro la sicurezza dello Stato
          1. Contro la patria (dall'art. 104 al 116 del codice penale)
          2. Contro i poteri dello Stato (dall'art. 117 al 127 del codice penale)
          3. Contro gli stati esteri e i loro capi e rappresentanti (dall'art. 128 al 130 del codice penale)
     B. Delitti contro la libertà
          1. Contro le libertà politiche (art. 139 del codice penale)
          2. Contro la libertà dei culti (dall'art. 140 al 144 del codice penale)
          3. Contro la libertà individuale (dall'art. 145 al 156 del codice penale)
          4. Contro la inviolabilità del domicilio (art. 157-158 del codice penale)
          5. Contro la inviolabilità dei segreti (dall'art. 159 al 164 del codice penale)
          6. Contro la libertà del lavoro (dall'art. 165 al 167 del codice penale)
     C. Delitti contro la pubblica amministrazione
          1. Peculato (art. 168 del codice penale)
          2. Concussione (art. 169-170 del codice penale)
          3. Corruzione (dall'art. 171 al 174 del codice penale)
          4. Abuso di autorità e della violazione dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio (dall'art. 175 al 181 del codice penale)
          5. Abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle proprie funzioni (dall'art. 182 al 184 del codice penale)
          6. Usurpazioni di funzioni pubbliche di titoli o di onori (art. 185-186 del codice penale)
          7. Violenza e resistenza all'autorità (dall'art. 187 al 193 del codice penale)
          8. Oltraggio ed altri delitti contro persone rivestite di pubblica autorità (dall'art. 194 al 200 del codice penale)
          9. Violazioni di sigilli e sottrazione dai luoghi di pubblico deposito (dall'art. 201 al 203 del codice penale)
          10. Millantato credito presso pubblici ufficiali (art. 204 del codice penale)
          11. Inadempimento di obblighi e frodi nelle pubbliche forniture (art. 205-206 del codice penale)
     D. Delitti contro l'amministrazione della giustizia
          1. Rifiuto di ufficii legalmente dovuti (art. 210 del codice penale)
          2. Simulazione di reato (art. 211 del codice penale)
          3. Calunnia (art. 212-213 del codice penale)
          4. Falsità in giudizio (dall'art. 214 al 221 del codice penale)
          5. Prevaricazione (dall'art. 222 al 224 del codice penale)
          6. Favoreggiamento (art. 225 del codice penale)
          7. Evasione ed inosservanza di pena (dall'art. 226 al 234 del codice penale)
          8. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 235-236 del codice penale)
          9. Duello (dall'art. 237 al 245 del codice penale)
     E. Delitti contro l'ordine pubblico
          1. Istigazione a delinquere (art. 246-247 del codice penale)
          2. Associazioni per delinquere (dall'art. 248 al 251 del codice penale)
          3. Eccitamento alla guerra civile, corpi armati e pubblica intimidazione (dall'art. 252 al 255 del codice penale)
     F. Delitti contro la fede pubblica
          1. Falsità in monete (dall'art. 256 al 262 del codice penale)
          2. Falsità in carte di pubblico credito (art. 263 del codice penale)
          3. Falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte (dall'art. 264 al 274 del codice penale)
          4. Falsità in atti (dall'art. 275 al 284 del codice penale)
          5. Falsità in passaporti, licenze, certificati, attestati e dichiarazioni (dall'art. 285 al 292 del codice penale)
          6. Frodi in commercio, nelle industrie e negli incanti (dall'art. 293 al 299 del codice penale)
     G. Delitti contro la incolumità pubblica
          1. Incendio, inondazione, sommersione ed altri delitti di comune pericolo (dall'art. 300 al 311 del codice penale)
          2. Delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto e di comunicazione (dall'art. 312 al 317 del codice penale)
          3. Delitti contro la sanità ed alimentazione pubblica (dall'art. 318 al 326 del codice penale)
     H. Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie
          1. Violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio al pudore (dall'art. 331 al 339 del codice penale)
          2. Ratto (dall'art. 340 al 344 del codice penale)
          3. Lenocidio (dall'art. 345 al 348 del codice penale)
          4. Adulterio (dall'art. 353 al 358 del codice penale)
          5. Bigamia (art. 359-360 del codice penale)
          6. Supposizione o soppressione di stato (art. 361-363 del codice penale)
     I. Delitti contro la persona
          1. Omicidio (dall'art. 364 al 371 del codice penale)
          2. Lesione personale (dall'art. 372 al 380 del codice penale)
          3. Procurato aborto (dall'art. 381 al 385 del codice penale)
          4. Abbandono di fanciulli e di altre persone incapaci di provvedere a sé stesse, ovvero in pericolo (dall'art. 386 al 389 del codice penale)
          5. Abuso di mezzi di corruzione e di disciplina, maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli (dall'art. 390 al 392 del codice penale)
          6. Diffamazione e ingiurie (dall'art. 393 al 401 del codice penale)
     L. Delitti contro la proprietà
          1. Furto (dall'art. 402 al 405 del codice penale)
          2. Rapina, estorsione, ricatto (dall'art. 406 al 412 del codice penale)
          3. Truffa ed altre frodi (dall'art. 413 al 416 del codice penale)
          4. Appropriazione indebita (dall'art. 417 al 420 del codice penale)
          5. Ricettazione (art. 421 del codice penale)
          6. Usurpazione (art. 422-423 del codice penale)
          7. Danneggiamento (dall'art. 424 al 430 del codice penale)
     M 1. Contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico
          1. Rifiuto di obbedienza all'autorità (dall'art. 434 al 438 del codice penale)
          2. Omissione di referto (art. 439 del codice penale)
          3. Monete (art. 440-441 del codice penale)
          4. Arte tipografica, smercio di stampati, affissioni (dall'art. 442 al 446 del codice penale)
          5. Spettacoli, stabilimenti, ed esercizi pubblici (dall'art. 447 al 451 del codice penale)
          6. Arruolamenti senza licenza dell'autorità (art. 452 del codice penale)
          7. Mendicità (dall'art. 453 al 456 del codice penale)
          8. Disturbo della quiete pubblica e privata (art. 457-458 del codice penale)
          9. Abuso dell'altrui credulità (art. 459 del codice penale)
     M 2. Contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica
          1. Armi e materie esplodenti (dall'art. 460 al 470 del codice penale)
          2. Rovina e omesse riparazioni di edifizi (art. 471-472 del codice penale)
          3. Segnali e apparecchi di pubblico servizio (art. 473-474 del codice penale)
          4. Getto e collocamento pericoloso di cose (art. 475-476 del codice penale)
          5. Custodia di persone alienate di mente (dall'art. 477 al 479 del codice penale)
          6. Omessa custodia e mal governo, di animali o di veicoli dall'art. 480 al 482 del codice penale)
          7. Altre contravvenzioni di comune pericolo (art. 483 del codice penale)
     M 3. Contravvenzioni concernenti la pubblica moralità
          1. Giochi di azzardo (dall'art. 484 al 487 del codice penale)
          2. Ubbriachezza (art. 488-489 del codice penale)
          3. Atti contrari alla decenza pubblica (art. 490 del codice penale)
          4. Maltrattamenti di animali (art. 491 del codice penale)
     M 4. Contravvenzioni concernenti la pubblica tutela della proprietà
          1. Possesso ingiustificato di oggetti e valori (art. 492 del codice penale)
          2. Omissione di cautele nelle operazioni di commercio e di pegno (dall'art. 493 al 495 del codice penale)
          3. Vendita illecita di chiavi e grimaldelli e illecita apertura di serrature (art. 496-497 del codice penale)
          4. Detenzione illecita di pesi e misure (art. 498 del codice penale)
     N. Delitti e contravvenzioni non previste dal codice penale
          1. Delitti
          2. Contravvenzioni
     O. Ricerche o identificazioni di persone o di cadaveri
          1. Scomparsi
          2. Identificazione di persone
          3. Identificazione di cadaveri
     P. Smarrimenti o rinvenimenti
          1. Di animali
          2. Di cose
     Q. Misure preventive di vigilanza
          1. Relative alla incolumità pubblica o privata
          2. Pubbliche calamità, soccorsi urgenti, trasporti funebri ecc. ecc.
          3. Disposizioni diverse riguardanti il trasporto dei detenuti ed altre inerenti alla polizia giudiziaria
     R. Relazioni giornaliere
          1. Dei regi carabinieri
          2. Delle guardie di città e stati del servizio giornaliero
Atti di polizia giudiziaria relativi ad altre giurisdizioni
     S. Reati
          1. Contro le persone
          2. Contro le proprietà
          3. Altri titoli
     T. Ricercati
          1. Colpiti da mandato di cattura
          2. Per altri ordini di arresto
          3. Scomparsi
     U. Identificazioni
          1. Di persone
          2. Di cadaveri
     V. Pregiudicati
          1. Che hanno dimora temporanea nella giurisdizione
          2. Coatti di altre provincie assegnati nelle colonie o in altri comuni della giurisdizione
     X. Viandanti pericolosi
          1. Arrestati per misure di pubblica sicurezza loro rimpatrio (art. 85-86 legge di pubblica sicurezza - regolamento approvato con regio decreto 24 giugno 1860 e relative istruzioni del 24 dicembre 1876)
          2. Espulsi all'estero
          3. Disertori e renitenti stranieri
     Z. Smarrimenti o rinvenimenti
          1. Di animali
          2. Di cose

Volumi delle circolari a stampa dei catturandi

Provvedimenti penali art. 87 legge di pubblica sicurezza

Categoria 2ª. Casellario permanente di polizia giudiziaria

DIVISIONE TERZA. POLIZIA AMMINISTRATIVA
Atti di polizia amministrativa
     Categoria 4. Conciliazioni (art. 28 della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sanzionata con regio decreto 21 agosto 1901 n. 409)
     Categoria 5. Cerimonie religiose. Passeggiate in forma militare
          A. Cerimonie religiose fuori dei templi (art. 7 legge di pubblica sicurezza)
          B. Processioni ecclesiastiche e civili (art. 7 legge di pubblica sicurezza)
          C. Passeggiate in forma militare (art. 11 legge di pubblica sicurezza)
     Categoria 6. Armi e caccia
          A. Fabbricazione d'armi (art. 7 e 13 legge di pubblica sicurezza)
          B. Trasporti d'armi (art. 14 legge di pubblica sicurezza e art. 13 regolamento di pubblica sicurezza)
          C. Vendita e depositi d'armi (art. 12 legge di pubblica sicurezza; e per la fabbricazione e vendita delle armi insidiose, n. 49 della tabella annessa alla legge modificata sulle concessioni governative 19 luglio 1880 - 5536)
          D. Raccolta d'armi artistiche, rare o antiche (art. 11 regolamento di pubblica sicurezza)
          E. Permessi porto fucile (art. 15 legge di pubblica sicurezza, n. 50 della tabella annessa alla legge modificata sulle concessioni governative 19 luglio 1880 n. 5536)
          F. Permessi porto rivoltella (art. 16 legge di pubblica sicurezza, n. 50 della tabella annessa alla legge modificata sulle concessioni governative 19 luglio 1880 n. 5536)
          G. Permessi bastone animato (art. 16 legge di pubblica sicurezza, n. 50 della tabella annessa alla legge modificata sulle concessioni governative 19 luglio 1880 n. 5536)
          H. Caccia con reti, panie, panioni ed altri mezzi (n. 51 della tabella annessa alla legge modificata sulle concessioni governative 19 luglio 1880 n. 5536)
     Categoria 7. Prevenzioni d'infortuni e disastri. Industrie insalubri, pericolose e rumorose
          A. Fabbricazione di polveri e di altre materie esplodenti (art. 21, 22 e 23 legge di pubblica sicurezza e legge 2 marzo 1902 n. 56 e relativo regolamento 9 marzo 1902 n. 85)
          B. Deposito di polveri e di altre materie esplodenti (art. 21, 22 e 23 legge di pubblica sicurezza e legge 2 marzo 1902 n. 56 e relativo regolamento 9 marzo 1902 n. 85)
          C. Trasporto di polveri e di altre materie esplodenti (art. 21, 22 e 23 legge di pubblica sicurezza e legge 2 marzo 1902 n. 56 e relativo regolamento 9 marzo 1902 n. 85)
          D. Spaccio di polveri e di altre materie esplodenti (art. 21, 22 e 23 legge di pubblica sicurezza e legge 2 marzo 1902 n. 56 e relativo regolamento 9 marzo 1902 n. 85)
          E. Accensioni pericolose (art. 24 legge di pubblica sicurezza)
          F. Caldaie a vapore (art. 27 legge di pubblica sicurezza e regolamento 27 giugno 1897 n. 290)
          G. Industrie insalubri e pericolose (art. 32 legge di pubblica sicurezza)
          H. Professioni o mestieri rumorosi (art. 36 legge di pubblica sicurezza)
     Categoria 8. Spettacoli e trattenimenti pubblici
          A. Teatri - licenza d'apertura - altri trattenimenti in luogo pubblico od aperto al pubblico (art. 37, 38, 39 legge di pubblica sicurezza e testo unico delle leggi sulle tasse per le concessioni governative approvato on regio decreto 18 settembre 1874 modificato con la legge 19 luglio 1880 n. 5536)
          B. Censura teatrale (art. 40 legge di pubblica sicurezza)
          C. Diritti di autore (art. 437 codice civile e regio decreto 18 settembre 1882 n. 1012 che approvò il testo unico delle leggi sui diritti di autore)
          D. Bande musicali - avviso di suonare sulle pubbliche vie (art. 77 regolamento di pubblica sicurezza)
          E. Maschere (art. 49 legge di pubblica sicurezza)
          F. Tombole e lotterie (regolamento approvato con regio decreto 21 novembre 1880 n. 5744 e regolamento approvato con regio decreto 9 agosto 1886 n. 4019)
      Categoria 9. Esercizi pubblici
          A. Licenze d'apertura (art. 50 legge di pubblica sicurezza e art. 62 del regolamento)
          B. Licenze temporanee (art. 59 legge di pubblica sicurezza)
          C. Dichiarazione di vendere il vino ricavato dalle proprie terre (art. 49 regolamento di pubblica sicurezza)
          D. Rinnovazione annuale delle licenze indicate nell'art. 50 legge di pubblica sicurezza e art. 62 regolamento
          E. Dichiarazione di affitta camere - appartamenti mobiliati - e affitta letti (art. 60 legge di pubblica sicurezza modificato dalla legge 8 luglio 1897 n. 266)
          F. Notifiche giornaliere dei forestieri - carteggio (art. 61 legge di pubblica sicurezza) e istruzioni ministeriali 18 ottobre 1901 n. 12000-176265.8 Div. 4
     Categoria 10. Tipografie, litografie ed arti affini
          A. Dichiarazioni per l'esercizio delle suddette arti (art. 63 legge di pubblica sicurezza)
          B. Affissioni e distribuzioni di stampati o manoscritti (art. 65 legge di pubblica sicurezza)
     Categoria 11. Agenzie pubbliche
          A. Licenze per apertura di agenzie di prestiti sopra pegno (art. 67 legge di pubblica sicurezza e legge sulle concessioni governative 19 luglio 1880 n. 5536)
          B. Dichiarazioni per esercitare agenzie pubbliche ed uffici pubblici di affari (art. 69 legge di pubblica sicurezza)
          C. Note giornaliere delle operazioni di pegno (art. 71 regolamento di pubblica sicurezza)
     Categoria 12. Mestieri girovaghi e rivenditori
          A. Certificati d'iscrizione (art. 72 e 74 legge di pubblica sicurezza)
          B. Dichiarazioni per esercitare il commercio di cose preziose o di cose usate (art. 77 legge di pubblica sicurezza)
     Categoria 13. Operai e domestici
          A. Rilascio di libretti (art. 78 legge di pubblica sicurezza)
          B. Note degli operai, consegnate dai direttori degli stabilimenti, dai capi officina ecc. (art. 79 legge di pubblica sicurezza)
          C. Operai e braccianti viaggianti in massa, concessioni di viaggi sulle ferrovie (circolare ministero, direzione generale, pubblica sicurezza 22 agosto 1898 n. 10085 C. Div. 5 Sez. 2)
     Categoria 14. Mendicanti, minorenni inabili al lavoro
          A. Dichiarazioni d'inabilità (art. 81 legge di pubblica sicurezza e regolamento 19 novembre 1889 n. 6535 sulla mendicità modificate dalla legge 22 luglio 1897 n. 334)
          B. Mendicanti adulti. Ricovero (art. 81 legge di pubblica sicurezza e regolamento 19 novembre 1889 n. 6535 sulla mendicità modificate dalla legge 22 luglio 1897 n. 334)
          C. Mendicanti minorenni. Ricovero (art. 81 legge di pubblica sicurezza e regolamento 19 novembre 1889 n. 6535 sulla mendicità modificate dalla legge 22 luglio 1897 n. 334)
          D. Permessi per questue o collette a scopo filantropico, scientifico e di beneficenza (art. 84 legge di pubblica sicurezza)
      Categoria 15. Sanità ed assistenza pubblica
          A. Dementi - ricovero
          B. Infermi - ricovero
          C. Infortuni
          D. Suicidi
          E. Farmacie - drogherie - liquoristi - confettieri ecc. [vigilanza] (art. 22 legge 22 dicembre 1888 n. 5819 sulla tutela della igiene e sanità pubblica)
      Categoria 16. Prostituzione
          A. Locali di meretricio - apertura (regolamento approvato con regio decreto 27 ottobre 1891 n. 605)
          B. Locali di clandestina prostituzione (regolamento approvato con regio decreto 27 ottobre 1891 n. 605)
          C. Meretrici - fascicoli personali (regolamento approvato con regio decreto 27 ottobre 1891 n. 605)
     Categoria 17. Rimpatrio indigenti non pericolosi (regolamento approvato con regio decreto 24 giugno 1860 n. 4152 e relative istruzioni impartite con circolare ministeriale 24 dicembre 1876 n. 14800, Div. 2ª Sez. 2ª)
     Categoria 18. Guardie particolari (art. 37 legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza approvata con regio decreto 21 agosto 1901 n. 409)
     Categoria 19. Mezzi di comunicazione. Ferrovie - tramways - poste - telegrafi - telefoni (sorveglianza)
     Categoria 20. Emigrazione
          A.Vettori e rappresentanti (legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901 n. 38 e relativo regolamento approvato con regio decreto 10 luglio 1901)
          B. Emigrazione (sorveglianza)
     Categoria 21. Passaporti all'estero (regio decreto 31 gennaio 1901 e relative istruzioni del ministero degli affari esteri 1 febbraio 1901)
     Categoria 22. Informazioni
          A. Informazioni in genere ed altri affari non contemplati nelle precedenti categorie
          B. Servizi relativi all'amministrazione delle colonie dei coatti, come: casermaggio, affitto e manutenzione dei locali, sanità, forniture, vestiario, acque ecc.
     Categoria 23. Contabilità diverse
     Categoria 24. Statistiche e lavori periodici di polizia giudiziaria ed amministrativa
          A. Quindicinali
          B. Mensili
          C. Trimestrali
          D. Quadrimestrali
          E. Semestrali
          F. Annuali
          G. Altre statistiche
Carteggio in evidenza

Casellario permanente di polizia amministrativa
Esercenti arti, industrie e mestieri soggetti alla sorveglianza della pubblica sicurezza
     Categoria 6. Armi
          A. Fabbricazione (art. 12 legge di pubblica sicurezza)
          C. Vendita e deposito (art. 12 e 13 legge di pubblica sicurezza)
          D. Raccolta (art. 11 regolamento di pubblica sicurezza)
     Categoria 7. Polveri
          A. Fabbricazione (art. 21, 22 e 23 legge di pubblica sicurezza)
          B. Deposito (art. 21, 22 e 23 legge di pubblica sicurezza)
          D. Spaccio (art. 21, 22 e 23 legge di pubblica sicurezza)
          F. Caldaie a vapore (art. 27 legge di pubblica sicurezza)
     Categoria 8. Teatri - fascicoli relativi alla sicurezza dei locali (art. 42 legge di pubblica sicurezza)
     Categoria 9
          A. Esercizi pubblici (art. 50 legge di pubblica sicurezza e art. 62 del regolamento)
          E. Affitta camere e appartamenti mobiliati - affitta letti (art. 60 legge di pubblica sicurezza)
     Categoria 10
          A. Tipografie ed arti affini (art. 63 legge di pubblica sicurezza)
     Categoria 11
          A. Agenzie di prestiti sopra pegno (art. 67 legge di pubblica sicurezza)
          B. Agenzie di affari sopra pegno (art. 69 legge di pubblica sicurezza)
     Categoria 12
          A. Mestieri girovaghi - certificati di iscrizione (art. 72 e 74 legge di pubblica sicurezza)
          B. Rivenditori - dichiarazioni per esercitare commercio di cose preziose od usate (art. 77 legge di pubblica sicurezza)
     Categoria 16
          A. Locali di meretricio autorizzati
          B. Meretrici - fascicoli personali
     Categoria 18. Guardie particolari - fascicoli personali (art. 37 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 21 agosto 1901 n. 409)
     Categoria 20
          A. Vettori di emigrazione
          B. Rappresentanti di vettori di emigrazione (legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901 n. 23 e regolamento approvato con regio decreto 10 luglio 1901)
Carteggio in evidenza

Si precisa che, descritte all'interno di questa partizione, si trovano solo le serie effettivamente versate all'Archivio di Stato di Modena, organizzate nelle tre divisioni. Inoltre, in coda agli atti si trova documentazione rinvenuta in fase di riordino, non classificata e non riconducibile ad alcuna classifica e per questo motivo descritta come miscellanea.


codice interno: 106 - 001.002