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A norma dell'art. 27 del Regolamento del 19 ottobre 1877 sull'Istruzione elementare, i maestri trasmettevano al Sindaco del comune nel quale esercitavano la loro professione gli elenchi degli alunni che avevano mancato ad un terzo o più delle lezioni e che quindi dovevano considerarsi "abitualmente mancanti alla scuola".
espandichiudi
Gli estremi cronologici di questa serie, piuttosto limitati rispetto alle altre, si giustificano considerando che questi elenchi non dovevano restare presso la scuola ma erano inviati al Sindaco a cui spettava intervenire per far rispettare l'obbligo scolastico: infatti ai genitori degli alunni inadempienti egli poteva impartire una prima ammonizione con alcune esclusioni temporanee (da eventuali sussidi, dal porto d'armi, ecc.) a cui facevano seguito ammende di crescente importo qualora non vi fosse un riscontro positivo. La legge Coppino dispensava però dall'obbligo scolastico chi abitava in una località priva di scuola o in cui questa distava oltre due chilometri dall'abitazione.
criteri di ordinamento La documentazione era conservata legata o fascettata oppure all'interno di carpette secondo un criterio puramente cronologico: durante l'intervento di riordino, tale organizzazione della documentazione è stata mantenuta, lo spago e le fascette sono stati sostituiti da carpette, e così pure le camicie deteriorate.