La C.E.C., il cui compito è la tenuta e l'aggiornamento delle liste elettorali, è eletta dal consiglio comunale in modo che sia rappresentata anche la minoranza, e rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo consiglio. È composta dal sindaco e da sei componenti effettivi e sei supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri; otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni. Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 95/1989 (sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge n. 270/2005, ulteriormente modificato dalla legge n. 22/2006), la C.E.C. ha oggi anche il compito di nominare gli scrutatori di seggio.