La legge comunale e provinciale del 1865 incaricava il sindaco, quale ufficiale di governo, "di provvedere agli atti che nello interesse (...) della igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti" (art. 103, L. n. 2248 del 20 marzo 1865).
espandichiudi
La Commissione municipale di sanità, istituita con la stessa legge nel 1865 con compiti consultivi, "a seguito della nuova legge sanitaria del 1888 venne sostituita da un ufficiale sanitario, con diretta responsabilità sul buon andamento del servizio. Per poter svolgere tutte le funzioni attribuite - che riguardavano l'assistenza medica, chirurgica, ostetrica, farmaceutica e veterinaria - ai comuni più piccoli era concesso di unirsi in consorzio per dividere le spese sia del personale sia del servizio stesso. Ai comuni erano anche demandati i seguenti servizi: assistenza e vigilanza zooiatrica, vigilanza sull'esercizio delle professioni sanitarie e affini, sulle farmacie, drogherie e fabbriche di prodotti chimici, igiene del suolo e dell'abitato, salute del lavoro, profilassi delle malattie infettive, compiti di polizia mortuaria."(1)
note
(1) A. Kolega, "Lineamenti istituzionali e documentazione del comune postunitario (1865-1946) in "Rivista storica del Lazio" anno VI, n. 8, quaderno n. 1: "Gli archivi storici comunali. Lezioni" a cura della Soprintendenza archivistica per il Lazio, Roma, 1998, p.106.