Annotazioni contabili riguardanti le spese e i proventi di cancelleria e le spese di giustizia.
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informazioni sul contesto di produzione Con la legge del 18 dicembre 1941, n. 1368, venivano riorganizzati gli uffici di conciliazione: l'art. 28 prevedeva che, presso l'ufficio del Giudice conciliatore, fossero tenuti: il "registro delle spese di giustizia" anticipate dall'erario in materia civile; il "registro delle spese" inerenti alle cause riflettenti persone o enti ammessi alle prenotazioni a debito; il "registro di carico dei depositi" per spese di cancelleria, contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo di ufficio; il "registro di scarico dei depositi" per spese di cancelleria. Tutti i registri, prima dell'uso, dovevano essere numerati e vidimati dal pretore. Oltre ai registri predetti, il cancelliere del conciliatore doveva tenere i seguenti registri, numerati e vidimati dal conciliatore: registro dei depositi giudiziari; registro dei mandati su depositi giudiziari; registro di scarico dei depositi di carta bollata; registro dei proventi di cancelleria.