Convocazioni e deliberazioni dei consigli di famiglia per la gestione dei rapporti matrimoniali e per la tutela dei minori.
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informazioni sul contesto di produzione Il giudice conciliatore doveva tenere un registro per annotare le convocazioni e le deliberazioni dei consigli di famiglia e di tutela, delegato dal pretore secondo quanto stabilito dall'art. 14 della Legge 16 giugno 1892, n. 261. In base a quanto previsto dalla suddetta, nei comuni che non erano sede di pretura, le competenze assegnate al pretore dagli artt. 78 e 80 del Codice Civile potevano essere esercitate (su delega dello stesso) dal giudice conciliatore. Negli stessi comuni il pretore poteva delegare al giudice conciliatore anche la convocazione dei consigli di famiglia e di tutela nei casi previsti dal Codice stesso.