Sono indicate le generalità di coloro che richiedevano l'avviso e delle parti avverse che dovevano essere chiamate per la conciliazione; l'oggetto della controversia; le date della spedizione dell'avviso, della sua notificazione e dell'udienza; l'indicazione dell'esito della conciliazione; eventuali osservazioni.
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informazioni sul contesto di produzione L'art. 175 del Regolamento Generale Giudiziario approvato tramite R.D. 14 dicembre 1865, n. 2641 alla lettera A prescriveva la tenuta di un registro su cui dovevano essere annotati gli avvisi alle parti per la conciliazione, la non avvenuta comparizione di alcune di esse e l'esito del tentativo di conciliazione.