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  Delegazione degli scoli 12 dicembre 1808 - 16 luglio 1816
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registri 2, fascicoli 24
sei in: Archivio storico del Comune di Finale Emilia 1384 - 1975

Documentazione riguardante la costituzione della Delegazione degli scoli finalesi e della Delegazione d'acque, dall'anno 1808 al 1811.
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criteri di ordinamento
La documentazione era stata archiviata con il consueto sistema alfabetico in uso presso il comune finalese. Sono stati distinte nella descrizione le due serie degli atti e dei registri di protocollo.
Documenti riguardanti le attività della Delegazione furono archiviati e classificati nei titoli nei quali fu organizzato il carteggio municipale.
In particolare ai titoli: I. Strade, II. Arginature della serie "Carteggio 1803-1847".
A questi si rimanda per contestualizzare e chiarire le azioni attuate nel corso dei secoli dai funzionari pubblici finalesi.

informazioni sul contesto di produzione
Già in antico regime erano stati costituiti organi speciali in vista della manutenzione delle opere bonificatorie (conservatorie, serragli, congregazioni) dotati di poteri impositivi e di polizia idraulica e regolati da statuti speciali.
Ancora nel 1762, poco prima della sua soppressione, il Magistrato d'acque e strade estense aveva redatto un documento che rispecchiava la situazione dei "cavi" di scolo e di bonifica.
In seguito al riassetto delle competenze in materia d'acque e con la creazione delle congregazioni d'acque e strade a livello locale, coordinate questa volta dalla Soprintendenza generale delle acque, quale organo centrale dello stato, la congregazione finalese si trovò in primo piano sul problema della gestione dei canali di scolo e di bonifica. Insieme a quelle di San Felice e Mirandola si interfacciò con le omologhe strutture oltre confine come ad esempio le conservatorie dei serragli nel territorio di Bondeno. Le cancellerie estere degli stati misero in piedi, in questo periodo, accordi che perdurarono fino all'unità d'Italia.
La legge 20 aprile 1804 (Bollettino repubblica italiana, 1804 n. 43) istituì le delegazioni d'acque composte di possidenti che avevano il compito di coadiuvare il magistrato d'acque, dal 1806 ingegnare in capo d'acque e strade, nell'esecuzione dei lavori. All'articolo 25 si prevedeva che «in ciascun circondario evvi una speciale delegazione composta di possidenti del medesimo».
I consigli generali del dipartimento dovevano proporre un regolamento in materia d'acque adatto ai bisogni del territorio di pertinenza e provvedere all'impianto delle delegazioni. Queste dovevano presentare ogni anno il prospetto preventivo dei lavori da svolgere e delle spese relative per l'anno successivo per ottenerne l'approvazione nel mese di ottobre. Tale conto, così approvato, era stampato e pubblicato in tutto il dipartimento; serviva di base ai consigli generali per determinare la sovrimposta del dipartimento e alla delegazione per pubblicare il contributo da pagarsi da parte di frontisti ed interessati. La quota spettante ai circondari veniva esatta mediante una sovraimposta sui terreni in essi compresi, riscossa dagli esattori della diretta come quella prediale, e versata nelle casse del ricevitore dipartimentale a credito della delegazione.
Col decreto del 6 maggio 1806 vennero formate e regolate le società degli interessati negli scoli.
Il titolo IV: "Della società degli interessati negli scoli" stabiliva (artt. 71-74) che fossero formate società di interessati nei lavori d'acque riguardanti gli scoli, le bonificazioni e le migliorie dei terreni, conservando le società esistenti e pubblicandone l'elenco nel successivo anno 1807. Le società sarebbero dipese dalle prefetture e disciplinate dai successivi regolamenti.
L'amministrazione napoleonica tentò quindi di uniformare la complessa materia dei consorzi emanando il Regolamento per le società degli interessati negli scoli o bonificazioni del 20 maggio 1806. Il regolamento stabiliva al titolo I che «i fondi che godono del beneficio di uno scolo formano un comprensorio» e che «tutti i possessori di fondi situati in un comprensorio formano una società».
Ogni società era rappresentata da una delegazione retta da un presidente che restava in carica un anno con un numero di delegati determinato dalla direzione generale in proporzione al comprensorio e nominati per votazione dagli interessati tramite convocazione da parte della prefettura. La delegazione vigilava sopra scoli, chiaviche ed argini, spediva i mandati per le spese che occorrevano e riferiva alle autorità dipartimentali. Ogni delegazione aveva un computista ed un cassiere. La delegazione determinava la tassa da imporre per provvedere ai bisogni del comprensorio, assoggettata all'approvazione del prefetto e del magistrato d'Acque. Gli interessati erano divisi in diverse classi, secondo il beneficio, per concorrere alle spese. Ogni fine d'anno la delegazione presentava il conto delle spese con lo stato attivo e passivo della cassa, lo pubblicava e ne trasmetteva un esemplare alla direzione generale.
Attivati i consorzi previsti dal regolamento del 20 maggio 1806 il cancelliere del censo del cantone, delegato di prefettura per l'attivazione dei consorzi stessi, in ottemperanza al dispaccio prefettizio del 6 novembre 1808, si occupò di far cessare le vecchie rappresentanze d'acque «sotto qualunque denominazione si sieno, obbligandole a rendere i conti e le carte alle nuove delegazioni». I presidenti delle nuove delegazioni consortili dovevano quindi presentare i piani preventivi delle spese e dell'organizzazione interna. I dipartimenti non si adeguarono in modo uniforme al regolamento; nel dipartimento del Panaro si costituirono alcuni consorzi per «affari di scolo».
La gestione delle delegazioni risultò però fallimentare a causa delle inadempienze, della scarsa partecipazione degli interessati alla regolamentazione delle acque del territorio e della complessità di realizzazione del meccanismo organizzativo stabilito dal decreto del 20 maggio 1806. Esse erano nominate dai podestà, che ne erano i presidenti.
In materia di lavori pubblici fu pubblicata la legge 16 settembre 1807, che prospettava la costruzione di dighe, la cui necessità era stabilita dal governo, le cui spese dovevano essere sopportate dai proprietari in proporzione al loro interesse. La ripartizione delle quote contributive era regolata dagli ordinamenti pubblici in vigore nei singoli luoghi. La legge 20 novembre 1810 stabiliva poi l'obbligo della bonificazione dei terreni paludosi e vallivi da realizzare con il concorso dello stato, dei proprietari ed eventualmente di imprenditori specializzati.
Le delegazioni rimasero attive fino al 1811. Nel 1811 vennero attivati i consorzi di interessati nei pubblici cavi e scoli, separati dalla municipalità a cui rimase la sola competenza su strade e ponti.
Con il decreto 8 luglio 1815 Francesco IV soppresse i consorzi, le cui competenze tornarono alle comunità. Gli affari d'acque furono quindi gestiti da un ingegnere comunale appositamente nominato e preposto all'ufficio.

storia archivistica
La documentazione era descritta nella "cassa" n. 117 dell'inventario del 1962. Vedi: Nello Rondelli, Inventario analitico dell'archivio storico dei 'Recapiti generali' detto anche 'Archivio dell'illustrissimo pubblico del Finale' (secoli XV-XIX), Comune di Finale Emilia, 1962.

unità di descrizione separate
Atti e documenti della delegazione d'acque e strade si trovano archiviati ai titoli I. Strade, II. Arginature della serie "Carteggio 1803-1847".


codice interno: 399 - 0001.0048