Archivi ER

Archivi ER - Sistema informativo partecipato degli archivi storici in Emilia-Romagna

Gli archivi in Emilia-Romagna


Conservatore

Comune di San Leo
Piazza Dante Alighieri 1

47865 San Leo (RIMINI)

tel: 0541916211
0541916226
fax: 0541916184

scrivi
sito web

responsabile: Sandro Spada Ferri scrivi

Tutte le informazioni sul Conservatore

Accedi a CAStER

 
Ti trovi in: Archivi ER > Inventari on line > San Leo > Struttura dell'inventario

  Stato Civile Napoleonico 1808 - 1813
  visualizza XML
subfondo
registri 10
sei in: Archivio storico del Comune di San Leo 10 marzo 1509 - 1945 / Regno napoleonico 1808 - maggio 1814

Fra i pochi registri dello Stato Civile di San Leo rimasti, se ne conservano alcuni tenuti dagli aggiunti per le frazioni. Più specificatamente, si conserva: un registro per gli atti di nascita della frazione di Tausano, datato al 1812, uno per Pieve Corena ed uno per Villagrande, sempre per gli atti di nascita del 1813 ed un registro di Maiolo per gli atti di morte del 1813.
espandi chiudi



informazioni sul contesto di produzione
In conformità al Codice Napoleone e relativo Regolamento 27 marzo 1806, con l'entrata di San Leo nel Regno d'Italia, vi fu attivato un Ufficio di Stato Civile per la tenuta dei Registri in cui dovevano essere separatamente annotati gli atti di nascita, matrimonio e morte.
Era ufficiale di Stato Civile il sindaco, nel periodo in cui San Leo fu comune di 3a. classe, come all'art. 2 del citato Regolamento; uno dei savi, a partire dal 1811, periodo in cui fu comune di 2a. classe (art. 1).
Dal momento che i registri dello Stato Civile dovevano avere uguale forma e grandezza in tutto il Regno, gli stessi venivano procurati al comune dal Vice Prefetto di competenza, per essere poi trasmessi al Tribunale civile di prima istanza, in cui, ad opera del giudice, ne venivano vidimate tutte le pagine, già numerate progressivamente (art. 5).
I registri dello Stato Civile di San Leo risultano vidimati in tutte le pagine dal Giudice Delegato della Corte di Giustizia Civile e Criminale di Ancona, per il 1808, dal Giudice Delegato presso il Tribunale di Prima Istanza di Urbino, per gli anni seguenti.
Erano previste quattro serie di registri: per gli atti di nascita, per gli atti di matrimonio e per gli atti di morte, più quelli in cui dovevano essere annotate le pubblicazioni di matrimonio (art. 4).
Ogni registro doveva essere tenuto in doppio originale, in modo che, seguita la chiusura di fine anno, un esemplare fosse deposto nell'archivio comunale e l'altro presso la Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza competente per quel territorio (art. 13). Per San Leo, tale disposizione viene ripercorsa dal Vice Prefetto di Rimini che, riallacciandosi a dispaccio prefettizio del 9 gennaio 1811, scrive al podestà di San Leo, il 15 seguente, ricordando che in fine d'anno i Registri vanno chiusi e vidimati dall'Ufficiale a cui ne è affidata la tenuta e che dentro un mese un esemplare dei due compilati deve essere depositato negli archivi del comune e l'altro nella cancelleria della competente corte di giustizia o tribunale di 1a. istanza.
La chiusura del Registro avveniva al 31 dicembre, ad opera dell'Ufficiale di Stato Civile, che sottoscriveva la dichiarazione di chiusura del Registro, apposta immediatamente sotto l'ultimo atto (art. 13).
Era competenza del Giudice di Pace del cantone, che operava in qualità di Delegato del Regio Procuratore presso il Tribunale civile di Prima Istanza, controllare, vidimandoli, i registri dello Stato Civile dei comuni del suo cantone (art. 24). In ottemperanza a tale disposto, i rimasti registri dello Stato Civile di San Leo presentano la vidimazione bimestrale del Giudice di Pace; nonché la sottoscrizione fatta dallo stesso nei primi giorni di gennaio, della chiusura del 31 dicembre.
In ciascun registro, gli atti, sia di nascita che di matrimonio che di morte, sono numerati progressivamente e ciascuno di essi è sottoscritto dai comparenti, dai testimoni ed in ultima battuta dall'Ufficiale di Stato Civile (art. 11).
Relativamente ai testimoni, va sottolineato che il titolo II, cap. I, art. 37 del Codice Napoleone, ripreso dall'art. 9 del Regolamento 27 marzo 1806, riconosceva come validi testimoni agli atti di Stato Civile i soli maschi, che avessero compiuto almeno 21 anni, scelti fra parenti o altri dagli interessati agli atti.
Nei primi mesi del 1811, a seguito di irregolarità nella tenuta dei Registri dello Stato Civile, il Regio Procuratore Generale del Dipartimento del Rubicone propose, attraverso il Vice Prefetto di Rimini, la nomina di aggiunti all'Ufficio di Stato Civile da insediarsi nelle frazioni, per maggior comodità della popolazione.
Ciò comportò per San Leo, che aderì alla proposta, l'insediamento, a partire dal 1812, di sei aggiunti, facenti funzioni di Ufficiale di Stato Civile nelle frazioni di : Maiolo, Tausano, Pieve Corena, Soanne, Villagrande, Monastero. Tutti gli aggiunti nominati erano i parroci del luogo. Presso costoro erano aperti registri, in doppio originale, per gli atti di nascita e di morte, che una volta chiusi venivano inoltrati al capoluogo per la conservazione (una copia) e per la trasmissione al tribunale di competenza (l'altra copia).
Per i matrimoni ci si continuava a rivolgere all'Ufficio di Stato Civile del capoluogo.


codice interno: 485 - 001.002.008