La serie si compone dei contratti per la costruzione, sistemazione e manutenzione di strade e altri beni comunali (cimiteri, edifici della Comunità).
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informazioni sul contesto di produzione La pratica dell'"accollo" per la costruzione, sistemazione e mantenimento di strade ed edifici pubblici viene normata nello Stato toscano alla fine del XVIII secolo. Il 22 febbraio 1798 il magistrato comunitativo fu autorizzato dal granduca ad appaltare a privati la manutenzione delle strade comunali, nei casi in cui la comunità non fosse in grado di assolvere da sola. Tali contratti si chiamavano accolli e la comunità vigilava sull'operato dell'accollatario mediante visite periodiche di un esperto. Con il Regolamento del 12 settembre 1814 venne riconfermata la figura del perito delle strade sotto controllo di due membri del magistrato deputati a tale compito ; il cancelliere aveva il compito di raccogliere le relazioni dei sopralluoghi del perito da sottoporre al magistrato, istruire le pratiche di accollo ed aggiornare periodicamente il campione degli accolli. Inoltre, la stessa legge affidò ai proprietari "frontisti" l'"accollo" del mantenimento e della riparazione dei tratti stradali di loro pertinenza, previo successivo risarcimento. A partire dal 1825 ai provveditori subentrò, in qualità di consulente e perito, l'ingegnere di circondario. Al gonfaloniere spettava invece l'iniziativa legislativa e la responsabilità dei lavori.