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Archivio dell'Ufficio di conciliazione di Ravarino 1866 - 1997
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buste 17, registri 33

La documentazione, riguardante l'Ufficio di conciliazione esistente a Ravarino, è costituita da registri delle udienze in cui sono annotati i nomi delle parti, l'oggetto della lite e le disposizioni emesse dal giudice, da atti di citazione, da notifiche di comparizione davanti al giudice, da pignoramenti di beni mobili e immobili disposti dal giudice, da dichiarazioni di privati cittadini circa la ricezione di somme (quali quelle dovute per il pagamento di debiti o di canoni di affitto), da corrispondenza intercorsa tra il giudice, la Pretura e il Tribunale di Modena, da circolari, da repertori per gli atti in materia civile eseguiti dall'usciere del giudice, da registri degli atti, da registri in cui sono annotati i diritti di conciliazione, da ruoli delle udienze, da registri cronologici dei provvedimenti e degli altri atti originali compilati dalla cancelleria o compiuti con l'intervento del cancelliere e da registri delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile.
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informazioni sul contesto di produzione
La legge 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario del Regno, istituì il "conciliatore" quale organo capillare della giurisdizione contenziosa in materia civile, presente in ogni Comune e competente per le controversie di modico valore, nonchè per la composizione preventiva e bonaria delle controversie civili di ogni valore, ad istanza delle parti. La legge 16 giugno 1892, n. 261, introdusse la denominazione "Ufficio di conciliazione" e regolò il funzionamento dell'ufficio. Tale denominazione venne ripresa dall'ordinamento giudiziario vigente (introdotto con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) che definisce più completamente "giudice conciliatore" il magistrato a capo dell'ufficio. In virtù del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario, i giudici conciliatori e i viceconciliatori appartenevano all'ordine giudiziario come magistrati onorari (art. 4). In ogni comune aveva sede un giudice conciliatore. Nei comuni divisi in borgate o frazioni, ed in quelli divisi in quartieri a norma della legge comunale e provinciale, potevano essere istituiti con decreto reale, poi del presidente della Repubblica, uffici distinti del giudice conciliatore. A ciascun ufficio era addetto, di regola, un viceconciliatore e, se necessario, più viceconciliatori (art. 20 ord. giud.). Tutti esercitavano le proprie funzioni a titolo gratuito ed onorario (art. 21). Il giudice conciliatore aveva funzione conciliativa e contenziosa in materia civile. Nell'esercizio della giurisdizione contenziosa decideva secondo il diritto e l'equità, ai sensi degli artt. 113 e 114 del codice di procedura civile. La competenza e le attribuzioni, nonché la forma degli atti e dei giudizi, erano determinate dalle leggi di procedura civile (art. 22). I cittadini italiani di età non inferiore a 25 anni, residenti nel comune, capaci di assolvere degnamente, per requisiti di indipendenza, carattere e prestigio le funzioni di magistrato onorario, potevano essere nominati giudici conciliatori e viceconciliatori. La nomina dei giudici conciliatori e dei viceconciliatori avveniva, in virtù di regia delegazione, con decreto del presidente della Corte d'appello; in seguito all'istituzione del Consiglio superiore della magistratura (L. 24 marzo 1958, n. 195) la nomina e la revoca furono attribuite al Consiglio. Questi magistrati duravano in carica tre anni e potevano essere confermati di triennio in triennio senza limitazioni (art. 24 ord. giud.). Decadevano dall'ufficio per perdita dei requisiti; potevano essere revocati per indegnità o inettitudine o dispensati per dimissioni volontarie o per motivi di salute (art. 25). Le funzioni della cancelleria, costituita in ogni ufficio di conciliazione (art. 3 ord. giud.), erano conferite al segretario comunale o ad altro impiegato della segreteria (art. 28 ord. giud.), comunque a persone assegnate agli uffici di conciliazione dalle amministrazioni comunali e alle quali, sebbene non facessero parte dell'ordine giudiziario, si estendevano tutte le norme sull'attività e sulla funzione del cancelliere dettate in via generale per il processo civile. Compito del cancelliere era documentare le attività del conciliatore, quelle proprie e quelle delle parti in causa. Il cancelliere assisteva il giudice in tutti gli atti dei quali doveva essere redatto processo verbale. I cancellieri avevano l'obbligo di tener separati i registri per l'annotazione degli "avvisi alle parti", delle "tasse di bollo inscritte a debito nelle cause di gratuito patrocinio", delle "convocazioni e deliberazioni dei Consigli di famiglia e di tutela" delegati dal pretore. Dovevano anche conservare "in distinti volumi di inserzione" le serie cronologiche dei "processi verbali di conciliazione", dei "processi verbali vari", "ordinanze e altri atti in cause" e degli "originali delle sentenze". Raccolte distinte dovevano inoltre essere costituite per le "dichiarazioni di ricorso in appello al pretore" e per gli "atti di notorietà" delegati dal pretore stesso. Negli uffici di conciliazione le funzioni di ufficiale giudiziario erano esercitate dall'inserviente comunale (art. 28 ord. giud.) poi messo di conciliazione (d.lgs.lgt. 1° febbraio 1946, n.122). Gli ufficiali giudiziari notificavano in forma esecutiva le sentenze dei conciliatori e i provvedimenti da loro emanati, secondo le norme dettate dal d.lgs.lgt. del 1° febbraio 1946, n. 122, che innovava il sistema anteriore per il quale la notifica delle sentenze spettava agli ufficiali giudiziari delle preture; essi dovevano anche notificare le ingiunzioni ed eseguire i pignoramenti riguardanti la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e dei comuni e per il recupero delle spese di spedalità (legge del 14 aprile 1930, n. 639). Era consentito alle parti di stare in giudizio personalmente, senza ministero di difensore. Inoltre davanti ai conciliatori che si trovavano in comuni diversi dalle sedi di preture, le parti potevano farsi rappresentare da persona che, pur priva della qualità di difensore professionale, fosse munita di mandato scritto. Dopo la seconda guerra mondiale, una serie di fattori di ordine economico e sociale (principalmente la svalutazione monetaria, che ridusse notevolmente le cause di competenza del giudice conciliatore) determinò il progressivo declino di tale magistratura. L'articolo 47 della legge 21 novembre 1991, n. 374, ha abrogato il Capo I del Titolo II del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, e ha trasferito al giudice di pace le funzioni fino ad allora svolte dal giudice conciliatore. Ai conciliatori, dopo l'istituzione del giudice di pace, restò la competenza a giudicare le cause loro attribuite e sorte prima del 1° maggio 1995, fino alla loro conclusione.

storia archivistica
Non si hanno notizie specifiche sulla storia conservativa di questo complesso, che ha presumibilmente seguito le vicende dell'Archivio storico del Comune di Ravarino


codice interno: 719 - 001

informazioni redazionali
Scheda a cura di
Jessica Pagani (Open Group), 2014

Revisione a cura di
Laura Cristina Niero, 2014

realizzati per
Progetto ArchiviaMo

Intervento redazionale a cura di
IBC - Soprintendenza per i beni librari e documentari della Regione Emilia-Romagna, 2015