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Archivio del Patronato scolastico di Ravarino 1961 - 1979
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buste 11

La documentazione, che riguarda prevalentemente il trasporto scolastico degli alunni mediante scuolabus e l'organizzazione del doposcuola, è costituita da corrispondenza intercorsa tra l'ente, il Ministero dell'Istruzione e il Patronato provinciale di Modena, da circolari, registri di protocollo, bilanci di previsione, conti consuntivi e libri cassa per la gestione dei conti correnti.
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informazioni sul contesto di produzione
Sorti sul finire del XIX secolo per iniziativa privata, allo scopo di indurre i fanciulli a iscriversi a scuola e a frequentarla assiduamente, i patronati scolastici furono in seguito oggetto dell'interessamento dello Stato unitario. Il r.d. 16 febbraio 1888, n. 5296, che costituiva il regolamento dell'istruzione elementare, promuoveva, all'art. 34 l'istituzione dei patronati scolastici. L'istituzione, ad opera delle "persone più ragguardevoli del paese" era, comunque, facoltativa e basata su elargizioni filantropiche provenienti da comuni, congregazioni di carità e privati cittadini. Con la legge 8 luglio 1904, n. 407, nel bilancio del Ministero dell'istruzione fu iscritto un fondo speciale per la concessione di sussidi ai patronati, ma fu soltanto con la legge Daneo-Credaro del 4 giugno 1911 n. 487 che venne istituito in ogni comune il patronato scolastico con personalità giuridica.
A norma degli artt. 71-75 della legge erano attribuiti al Patronato compiti assistenziali nei confronti degli alunni iscritti alle scuole elementari, al fine di assicurarne l'istruzione e di incentivare la frequenza scolastica. Per il raggiungimento di tali scopi, la legge demandava al Patronato la scelta dei mezzi più idonei ed efficaci tra quelli prescritti, quali l'istituzione della refezione scolastica, la concessione di sussidi per l'acquisto di vestiario e calzature, la distribuzione di libri, quaderni ed altro materiale scolastico, la fondazione di giardini ed asili d'infanzia, di biblioteche d'istituto e di scuole speciali per l'emigrazione e per altre necessità locali. Il Patronato scolastico fu istituito in qualità di ente morale costituito da soci fondatori, benemeriti e annuali. La sua amministrazione fu affidata ad un consiglio composto dall'assessore comunale alla pubblica istruzione, da un consigliere comunale eletto dalla giunta, da rappresentanti del comune di nomina consiliare, dal direttore didattico o dal vice ispettore scolastico o dall'insegnante elementare anziano, da delegati delle istituzioni e delle associazioni locali in numero proporzionato al contributo versato dai rispettivi enti a favore dell'assistenza scolastica, da rappresentanti delle varie categorie di soci eletti dall'assemblea generale e da delegati degli insegnanti elementari. Lo statuto dell'ente, proposto dal consiglio comunale e approvato dalla delegazione governativa, munito del parere del consiglio scolastico provinciale, doveva fissare le norme per la costituzione del consiglio di amministrazione e per il funzionamento dell'istituto. Le forme di finanziamento delle attività del Patronato erano rappresentate dai contributi dei soci, da sussidi statali, dalle somme stanziate da comuni, province e istituti di beneficenza in favore dell'assistenza scolastica, da legati, doni ed altri proventi; il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'ente erano soggetti all'approvazione da parte del consiglio scolastico.
I patronati scolastici vennero soppressi con il r.d. 17 marzo 1930, n. 394 e le loro competenze passarono all'Opera Nazionale Balilla (ONB), creata con legge del 3 aprile n. 2247 "per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù" e, infine, alla Gioventù Italiana del Littorio (GIL).
Furono ricostituiti con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato (d. lg. C. p. S) del 24 gennaio 1947, n. 457, che, all'articolo 2, stabilì espressamente la loro natura di enti pubblici.
La legge 4 marzo 1958 n. 261 e il relativo regolamento esecutivo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1961 n. 636, dettarono norme sul riordinamento dei Patronati scolastici, affidando loro l'assistenza agli alunni bisognosi delle scuole elementari e delle scuole per il completamento dell'obbligo scolastico. La vigilanza sull'attività del Patronato fu affidata al provveditore agli studi, che aveva facoltà di richiedere copia di atti amministrativi e contabili prodotti dall'ente e di disporre ispezioni e inchieste. I bilanci preventivi, i conti consuntivi, le deliberazioni di spesa determinanti variazioni patrimoniali, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni da parte del Patronato erano soggetti all'approvazione di un'apposita commissione nominata con decreto del provveditore e composta da un funzionario della Prefettura, uno della Ragioneria provinciale dello Stato e uno del Provveditorato agli studi. Gli organi del Patronato erano il presidente, il consiglio di amministrazione, la giunta esecutiva e il segretario-direttore. Il presidente era tenuto a rappresentare legalmente il Patronato in giudizio e nei rapporti con i terzi, a convocare e presiedere il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva, a provvedere all'esecuzione delle relative deliberazioni, alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, a vigilare sulla corretta tenuta degli inventari, dei registri e delle scritture contabili, ad adottare in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva. Il consiglio di amministrazione, che era nominato dal provveditore agli studi e durava in carica tre anni, aveva una composizione numerica differente a seconda che il patronato avesse sede in un comune con popolazione superiore o inferiore ai 10000 abitanti. In entrambi i casi era costituito dal segretario-direttore, da rappresentanti dell'amministrazione comunale, delle autorità scolastica, ecclesiastica e sanitaria, da rappresentanti degli insegnanti di scuola materna ed elementare, da un direttore scolastico, da rappresentanti dei genitori di alunni frequentanti le scuole elementari e per il completamento dell'obbligo scolastico, da delegati dei soci. Il consiglio di amministrazione deliberava sulle principali materie attinenti all'attività del Patronato, quali lo statuto e il regolamento interno, le variazioni patrimoniali, il bilancio preventivo e il conto consuntivo, le autorizzazioni a stare in giudizio, ecc. Nella prima adunanza il consiglio eleggeva, nel proprio seno e a maggioranza relativa di voti, il presidente e i componenti della giunta esecutiva. I processi verbali delle deliberazioni adottate erano redatte dal segretario-direttore e da lui sottoscritte insieme al presidente; la tenuta del registro delle deliberazioni era affidata al segretario-direttore. La giunta esecutiva era composta da cinque membri nei comuni con popolazione superiore ai 10000 abitanti, da quattro membri nei comuni minori. Erano demandati alla giunta la preparazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, il controllo sull'amministrazione del patrimonio, l'esercizio e il coordinamento delle diverse forme di assistenza, la formulazione dell'ordine del giorno per le adunanze del consiglio di amministrazione. La direzione tecnica ed amministrativa del patronato era affidata al segretario-direttore, che promuoveva gli atti per la preparazione dei bilanci e dei conti, curava la tenuta dei registri, degli atti contabili, della corrispondenza e in generale dell'archivio, provvedeva alla pubblicazione delle deliberazioni. Il presidente del consiglio di amministrazione convocava in sessione ordinaria l'assemblea dei soci due volte l'anno per esaminare il conto consuntivo dell'esercizio precedente e per esprimere il proprio parere sul bilancio preventivo. L'assemblea era a sua volta composta da un presidente, un segretario e uno o più scrutatori. Presso ogni capoluogo di provincia fu istituito un Consorzio provinciale dei Patronati scolastici, sottoposto alla vigilanza del provveditore agli studi e incaricato di sovrintendere all'attività dei Patronati sui quali avevano competenza e di contribuire al loro finanziamento in caso di necessità. Con la legge del 31 dicembre 1961 n. 1859 le competenze dei patronati scolastici furono estese alla scuola media.
Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972 n. 3 (titolo I, art. 2) trasferì alle regioni a statuto ordinario tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di Patronato scolastico. L'ente fu soppresso con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, che decretò il passaggio ai comuni delle funzioni, dei beni e del personale dei Patronati.

Profilo istituzionale tratto dal Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche (Siusa).
http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=profist&Chiave=10&RicPag=6&RicSez=profist&RicVM=indice&RicTipoScheda=pig

storia archivistica
Non si hanno notizie specifiche sulla storia conservativa di questo complesso, che ha presumibilmente seguito le vicende dell'Archivio storico del Comune di Ravarino


codice interno: 726 - 001

informazioni redazionali
Scheda a cura di
Jessica Pagani (Open Group), 2014

Revisione a cura di
Laura Cristina Niero, 2014

realizzati per
Progetto ArchiviaMo

Intervento redazionale a cura di
IBC - Soprintendenza per i beni librari e documentari della Regione Emilia-Romagna, 2015