Contengono la registrazione del nominativo degli attori dell'udienza e dei convenuti, con l'indicazione se sono comparsi personalmente, rappresentati da procuratori o contumaci, dell'oggetto della domanda, delle eccezioni presentate dal convenuto (e replica dell'attore) e dei provvedimenti emanati. Dal 1948 viene distinta la costituzione di parti all'udienza.
espandichiudi
criteri di ordinamento Fino al 1941 denominati "Registri delle Udienze", sono conservati nella cartella "Registro delle udienze e Repertorio atti" assieme ai "Repertori per gli atti in materia civile eseguiti dall'Ufficio Giudiziario".