Sulla base del D. Lgt. 8 febbraio 1945 n. 107 vengono riconosciuti ed erogati i sussidi straordinari a favore dei congiunti bisognosi di militari alle armi: i fascicoli relativi alle pratiche poste in essere contengono le domande di sussidio corredate dallo stato di famiglia, i verbali delle determine della Commissione comunale che accoglie o respinge tali domande (in mancanza dei requisiti previsti, non sussistendo le condizioni di legge), i ricorsi; comunicazioni dalla Prefettura, elenchi dei militari sussidiati; resoconti economici.
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criteri di ordinamento I fascicoli sono ordinati cronologicamente e conservati all'interno di 1 busta.
informazioni sul contesto di produzione Il D. Lgt. 8 febbraio 1945 n. 107 relativo alla "Concessione di sussidi straordinari a favore dei congiunti bisognosi di militari alle armi e istituzione di Comitati comunali", riconosceva ai Comuni la possibilità di concedere ai propri residenti soccorsi straordinari, in aggiunta a quelli giornalieri già previsti per legge. Tali sussidi potevano essere concessi soltanto ai congiunti dei militari che, per effetto della chiamata alle armi del capo famiglia o del principale sostegno di essa, fossero rimasti privi di qualsiasi reddito o versassero in condizioni di grave bisogno. Al fine di determinare lo stato di bisogno, condizione necessaria alla concessione dei sussidi straordinari, e di quantificare l'entità dei sussidi stessi, ogni Comune doveva costituire un apposito Comitato nominato dal Prefetto e composto dal sindaco o suo delegato, in qualità di Presidente; un rappresentante dell'Associazione nazionale combattenti; un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati; un rappresentante del locale Comitato di Liberazione Nazionale; un rappresentante del Sindacato lavoratori; il parroco e il comandante dell'Arma dei Carabinieri Reali nella cui giurisdizione si trovava il Comune. Qualora nel comune non ci fossero stati alcuni degli Enti indicati, il Comitato era validamente costituito con l'intervento di almeno tre membri. La concessione del sussidio era effettuata dal comune di residenza della famiglia del militare in base ad una dichiarazione rilasciata dall'Ente militare, presso cui era avvenuta la presentazione alle armi, dalla quale risultava l'effettiva incorporazione del dante causa.