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  Verbali della Commissione comunale soccorsi a famiglie richiamati alle armi 1935 - 1947
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serie
registri 43
sei in: Archivio della Commissione comunale per soccorsi alle famiglie dei richiamati alle armi di Carpi 1915 - 1959

La serie comprende i registri nei quali sono verbalizzate le determinazioni della Commissione in merito alle richieste di sussidio: i verbali afferiscono alle singole domande e vi troviamo riportati il nome del militare richiamato e quello del richiedente il sussidio; la data della seduta della commissione e le considerazioni generali sul caso in oggetto, quindi la determina di accettazione o meno della domanda di sussidio. Ogni verbale è vidimato dai membri della Commissione: Podestà o, dal 1943, Commissario Prefettizio o ancora, dal 1945, dal Sindaco; il Segretario politico del P.N.F., fino al 1943; il Comandante locale dei Carabinieri, ma dal 1943 al 1944, il Comandante della G.N.R.
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La serie presenta due lacune: mancano infatti i verbali nn. 7201-7500 relativi al periodo aprile-maggio 1941, e i verbali nn. 7801-8100 dei mesi luglio-settembre dello stesso anno.

informazioni sul contesto di produzione
Con la legge del 22 gennaio 1934 n. 115 "Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi" vengono stabiliti destinatari, modalità di erogazione e competenze, dei sussidi a favore delle famiglie dei militari richiamati.
Definito con l'art. 1 che tali sussidi sono a disposizione dei congiunti che "si trovino in condizione di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, siano rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza", e declinati tutti i profili degli aventi diritto (moglie, figli, genitori, etc.) con tutte le specifiche, il dettato legislativo stabilisce, con l'art. 10, che "La concessione dei soccorsi è deliberata dagli enti comunali di assistenza integrati per tale compito: dal sindaco del comune o da un suo delegato, presidente; dal comandante dell'Arma dei carabinieri Reali nella cui giurisdizione si trova il comune; da un delegato dell'intendente di finanza nei comuni sedi di uffici finanziari; da un cittadino ex combattente residente nel comune da designarsi dagli organi provinciali dell'Associazione Nazionale Combattenti".  
I successivi articoli 12-15 affrontano il tema dei possibili ricorsi contro i deliberati della Commissione comunale: è ammesso infatti, entro trenta giorni dalla notifica, il ricorso alla Commissione Provinciale di Appello, costituita dal Prefetto o da un suo delegato, nel ruolo di Presidente; dal Comandante di Zona, di Distretto o di Presidio, nei capoluoghi di provincia, rispettivamente sedi di tali enti militari; dall'Intendente di finanza; dal capo dell'Amministrazione provinciale, dal rappresentante provinciale dell'Associazione Nazionale Combattenti.
Il pagamento dei soccorsi è effettuato dagli uffici postali comunali ai congiunti dei militari, o a persona designata dal podestà (art. 19).
La legge del 1935 viene modificata nel 1942 (Legge 11 luglio 1942, n. 1134, "Modificazioni delle norme sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi") mediante la revisione degli articoli dedicati agli aventi diritto e la correzione di quello in cui si tratta della composizione della Commissione comunale.
Pertanto dal 1942 la concessione dei soccorsi è deliberata da una Commissione composta dal Podestà del Comune, nella veste di Presidente; dal Comandante dell'Arma dei Carabinieri Reali nella cui giurisdizione si trova il Comune; del Segretario politico del Fascio e dalla Segreteria del Fascio Femminile.


codice interno: 1144 - 001.005