Si tratta di un unico esemplare dei registri la cui tenuta era prevista dalla Legge n. 1 del 5 gennaio 1956 (“Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria”), che imponeva alle società e agli enti tassabili in base al bilancio di tenere a disposizione degli uffici finanziari una registrazione cronologica di tutte le somme pagate a: rappresentanti, agenti e intermediari per la loro opera; professionisti per prestazioni periodiche od occasionali, rimborso spese od onorari; a chiunque altro per consulenze, pareri, concessioni d’uso di brevetti e marchi, diritti di autore e canoni vari. In questi registri sono indicati su colonne affiancate: la data del compenso, i riferimenti ai mastri o ai giornali, il percipiente, il motivo del pagamento e gli importi pagati (per compensi, interessi, rimborsi spese o Imposta Generale sulle Entrate, detta “IGE”).