La serie ordina le Assemblee generali ordinarie e straordinarie dei delegate delle cooperative associate alla Federazione. Di norma per ogni assemblea si conserva: il carteggio, le convocazioni, gli Ordini del giorno, la comunicazione del nome dei delegati da parte delle cooperative associate, la relazione del Consiglio di amministrazione, la relazione dei Sindaci, la presentazione del bilancio, il Verbale, l'elenco delle cooperative associate e varie. Lacunosa per gli anni 1928-1940, 1942 e 1946. La serie contiene inoltre un fascicolo contenente gli elenchi delle cooperative federate dal 1966 al 1980.
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informazioni sul contesto di produzione Secondo lo Statuto della Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna: "L'Assemblea dei soci della Federazione è costituita dai delegati delle cooperative iscritte alla Federazione. I delegati durano in carica 3 anni e sono nominati dalle Assemblee generali delle singole cooperative" (Art. 15); "Il numero dei delegati per ogni cooperativa è proporzionato al numero dei soci, ma non superiore a cinque "(Art. 16). "Le adunanze dell'Assemblea sono ordinarie e straordinarie. L'adunanza ordinaria avrà luogo ogni anno entro il mese di giugno ed in essa, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto che fosse posto all'ordine del giorno, sarà discusso ed approvato il bilancio dell'anno precedente, udita la relazione del Consiglio d'Amministrazione e dei sindaci, e provveduto per il riparto degli utili; saranno elette le cariche sociali ed i sindaci e sarà trattato infine ogni oggetto posto all'ordine del giorno. Le adunanze straordinarie si terranno ogni qualvolta che il Consiglio di amministrazione lo creda necessario, o ne sia fatta domanda dal Collegio dei sindaci o da tanti delegati che rappresentino il 30% dei delegati delle cooperative federate " (Art. 18); "Tutte le deliberazioni dell'Assemblea si prendono a maggioranza relativa dei voti e per alzata di e seduta; quando dieci delegati ne facciano richiesta si procederà per scrutinio segreto. A parità di voti le deliberazioni si ritengono respinte e non si potrà ripresentare in discussione l'oggetto relativo in una assemblea successiva"(Art. 23).