La serie è costituita da un unico registro, previsto dagli articoli 127 e 128 del decreto 30 dicembre 1923, T.U. n. 2.369 - Legge del Registro, vidimato dalla Pretura di Comacchio, in cui sono indicati: data dell'atto o della sua iscrizione; natura dell'atto; numero e specie del ruolo a cui l'atto si riferisce; cognome, nome e domicilio delle parti e nome del loro procuratore; indicazione sommaria dei beni, ossia loro situazione, prezzo o valore per gli atti che hanno per oggetto la proprietà, l'usufrutto, l'uso ed il godimento dei beni immobili, e per quelli relativi a cose valutabili, indicazione del relativo prezzo o valore; nota della registrazione; annotazioni.