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  Deliberazioni del Consiglio 28 maggio 1815 - 1860
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serie
registro 1, volumi 6, busta 1
sei in: Archivio storico del Comune di San Leo 10 marzo 1509 - 1945 / Periodo della Restaurazione maggio 1814 - settembre 1860



informazioni sul contesto di produzione
Attuato il ritorno al governo pontificio nel maggio 1814, col ripristino delle magistrature di Antico regime, furono riprese anche modalità e procedure di convocazione dei consigli comunali.
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Bisogna attendere la normativa espressa dal motu proprio del 6 luglio 1816 e dalle disposizioni seguenti per avere nuove regole anche in questo campo.
A seguito di esse, i consigli si dividevano in ordinari e straordinari. I consigli ordinari, che erano quelli che si tenevano in febbraio per il conto consuntivo, prima del 15 agosto per la formazione del preventivo ed il giorno di S. Lucia per la elezione o conferma degli impiegati comunali, erano convocati dal gonfaloniere, mentre quelli straordinari su ordine del delegato o dai dicasteri romani. Sarà solo con l'esperienza della Repubblica Romana che, secondo il decreto sull'ordinamento dei municipi del 31 gennaio 1849 art. 79, le convocazioni straordinarie saranno in seno alla comunità stessa, volute dall'esecutivo o dal quinto dei consiglieri.
La convocazione avveniva su ordine del gonfaloniere, con pubblicazione dell'avviso di convocazione, diramazione degli inviti personali ai consiglieri e suono della campana.
La validità della seduta era data dalla partecipazione di almeno due terzi dei consiglieri, dell'intero esecutivo e del governatore; quest'ultimo come anche il gonfaloniere, potevano farsi sostituire. Questa normativa sulla tenuta dei consigli fu confermata nei pochi articoli dedicati all'organizzazione delle comunità dal motu proprio 5 ottobre 1824.
Il motu proprio seguente, datato 21 dicembre 1827 ed in vigore dal 1° gennaio 1828, presentò invece in 21 punti un vero e proprio regolamento sul modo in cui dovevano tenersi i consigli.
Ogni seduta doveva essere preceduta dall'invito scritto, in cui erano indicati i punti all'ordine del giorno, che doveva essere consegnato almeno tre giorni prima a coloro che dovevano intervenire. Copia di tale invito doveva poi essere affissa alla porta della segreteria del comune. Convocato il consiglio a cui potevano accedere solo gli aventi diritto: consiglieri, deputati ecclesiastici, il podestà ed il segretario, ciascuno doveva prendere il proprio posto e tenerlo sino al termine della sessione, senza alzarsene se non autorizzato da chi presiedeva l'assemblea.
I punti all'ordine del giorno erano presentati dal segretario uno alla volta. Fattane l'esposizione, si pronunciavano gli arringatori, che erano stati estratti, in numero di due, nella seduta precedente da un bussolo fornito coi nomi dei più probi ed intelligenti fra gli stessi consiglieri. Il fatto di sapere in precedenza di dover intervenire su di un punto anch'esso già conosciuto, portava gli arringatori a stendere il proprio intervento, che poi consegnavano al segretario perché lo inserisse nel verbale. Dopo gli arringatori poteva esprimersi sulla proposta l'esecutivo, i deputati ecclesiastici potevano dare il loro parere ed a seguire i consiglieri che fossero voluti intervenire, seguendo l'ordine di posto cioè di grado. Terminata la discussione si procedeva a votazione segreta e la proposta si intendeva approvata se otteneva la maggioranza dei voti.
I verbali, redatti dal segretario comunale, risultano sottoposti ad imposta di bollo dall'entrata in vigore, il 1° settembre 1816, del motu proprio del 6 luglio dello stesso anno.
In San Leo, sino a quando i verbali dei consigli furono annotati nel registro già in uso, l'assoluzione dell'imposta di bollo veniva annotata a margine dei verbali stessi. Terminato il registro in questione, a partire dalla seduta consiliare del 27 settembre 1818, i verbali vennero redatti su quinterni di carta bollata, successivamente rilegati in volume.
A partire dalla seduta consiliare dell'8 ottobre 1817, i verbali risultano sottoscritti dal governatore o vice governatore, dal segretario e da tutti i consiglieri, ad eccezione degli illetterati. 
Secondo l'editto della Segreteria di Stato 5 luglio 1831, titolo II, articolo 11, i processi verbali delle sedute consiliari dovevano riportare i nomi dei singoli intervenuti, le proposte fatte con le motivazioni, i pareri espressi al proposito ed il risultato delle votazioni. Il verbale doveva essere letto immediatamente ed approvato, sottoscritto da almeno tre membri dell'esecutivo e da 4 consiglieri estratti a sorte, oltre che dal segretario.
Successivamente secondo l'art. 47 della legge 24 novembre 1850 i verbali dovevano essere firmati da tre consiglieri estratti a sorte all'inizio della seduta consiliare.

unità di descrizione separate
Le deliberazioni, datate 13 mag. 1814 - 3 apr. 1815, sono verbalizzate nel registro, di cui al n. 3.42 del periodo Prenapoleonico.


codice interno: 485 - 001.003.001