Annoverato fra i libri obbligatori a tenersi anche per le società cooperative in quanto, inerentemente alla responsabilità degli amministratori, parificate alla società anonime dagli artt. 140 e 221 del vigente Codice di commercio, era il registro - da vidimare preventivamente presso la cancelleria del Tribunale, il Pretore o un notaio - in cui “si ricopiano d’anno in anno gli inventari ed il bilancio secondo le disposizioni dell’art. 22 del Codice di commercio” per attività (merci, denaro in cassa, mobilio e attrezzi, titoli e crediti) e passività (debiti, fondi di previdenza, capitali sottoscritti).