Archivi ER

Archivi ER - Sistema informativo partecipato degli archivi storici in Emilia-Romagna

Gli archivi in Emilia-Romagna


Conservatore

Biblioteca comunale di Imola
Via Emilia 80

40026 Imola (BOLOGNA)

tel: 0542602636
(Centralino)
0542602605
(Ufficio archivi)
fax: 0542602602

scrivi
sito web

responsabile: Silvia Mirri scrivi

Tutte le informazioni sul Conservatore

Accedi a CAStER

 
Ti trovi in: Archivi ER > La didattica in archivio > > Struttura dell'inventario

  Atti di amministrazione giudiziaria 1269 - 1500
  visualizza XML
raggruppamento
unità documentarie 40 di fascicoli 3, filze 5, quaderni 4, vacchette 9, registri 5
sei in: Archivio storico del Comune di Imola 1084 - 1969 / Periodo medievale 1084 - 1504

Documentazione superstite direttamente prodotta dall'attività delle magistrature giudicanti imolesi, in specie per il comune di Imola il podestà e il capitano del popolo, per il comune del contado il podestà, in specifici momenti da rettori e luogotenenti pontifici. Restano tracce negli ultimi decenni del Trecento e ai primi del Quattrocento dell'attività giudiziaria anche nei vicariati di Varignana, Solarolo e Dozza, articolazioni in sede locale dell'amministrazione del comune del contado.
espandi chiudi



criteri di ordinamento
Il raggruppamento Atti di amministrazione giudiziaria è stata creato ex-novo nella composizione di questo inventario, sulla scorta delle serie analoghe presenti in numerosi altri archivi comunali. La documentazione è stata ordinata in serie che corrispondono alle magistrature attestate e, all'interno di queste, sono state create sottoserie che raccolgono le attestazioni relative all'attività di singoli magistrati. Ciò permette di seguire un ordine cronologico segnato dal succedersi dei diversi titolari dell'ufficio e di rispettare le conoscenze della dottrina archivistica che ritiene che negli archivi medievali fosse presente un'articolazione in serie; all'interno delle quali prevaleva l'ordine cronologico e per ufficiale o notaio (si noti come i due ordini, in realtà, coincidono se si considera il sistema di datare in base al nome del podestà dell'anno o del semestre).

informazioni sul contesto di produzione
Podestà
La famiglia del podestà comprendeva due notai, uno “deputatus ad malefitia”, l’altro “supra extraordinariis”.
Ufficio del giudice ad maleficia
Le modalità di redazione della documentazione, della sua raccolta e deposito nell’archivio comunale sono regolamentate dagli statuti del 1334 (lib. I r. lxxx). Procedura rispettata alla lettera nell’unica sottoserie completa che si sia conservata: nella serie “Miscellanee” di ASCI, al capo a.) “Processi, sentenze e condanne criminali” sono conservati tre registri relativi alla giurisdizione criminale su Imola del podestà Iohannes de’ Cancelleriis di Pistoia, che agiva su autorità di Azzo e Beltrando Alidosi, registri che furono redatti dal notaio Petrus filius quondam domini Mattei de Sancto Alberto del comitato fiorentino. Nel mazzo X della serie “Pergamene” ai nn. 5 e 9 l’abate Ferri incluse due registri dello stesso notaio, relativi al medesimo periodo di giurisdizione. Nello stesso mazzo è stato rinvenuto - nascosto fra le pagine di uno dei due registri e pertanto non visto dal Ferri - il documento autentico che il notaio Pietro redasse all’atto della consegna alla cancelleria del comune di tutti i registri del mandato del podestà pistoiese (la carta è stata numerata: Mazzo X, n. 9bis). Riunendo i pezzi che non erano stati visti da Ferri, ora conservati nella serie “Miscellanee” con quelli del mazzo X - confortati dalla carta di consegna che li descrive tutti minutamente - si riesce a ricostituire - documentatamente - una piccola serie archivisticamente e storicamente significativa.
La modalità di conservazione pare rispettare le regole del deposito per magistrato: oltre a documento di deposito si sono conservati tutti i registri e le filze anche se attualmente dispersi in serie e fondi diversi. Anche a Bologna nella Camera actorum la conservazione era organizzata per magistrati; solo dopo riordini fine ‘800-primi ‘900 a Bologna si sono create serie accusationes, libri testium, etc.
Ufficio del giudice ad civilia iura o al disco del Leone
I quattro notai addetti al disco del Leone dovevano scrivere “omnia acta causarum” in quaderni intitolati col millesimo, l’indizione, il mese e i giorni, il nome del giudice del podestà e dello stesso notaio confermato dal signum. Dovevano registrare e quindi conservare “in filcis” la documentazione prodotta dalle parti in causa.
Dovevano essere depositati come quelli ad maleficia.
Capitano del popolo
Dagli Statuti del 1334 risulta come il regime signorile degli Alidosi sulla città di Imola si fosse imposto attraverso l’artificio della nomina prolungata del signore a questa carica. La redazione statutaria mostra indizi della progressiva e stratificata attribuzione di competenze a tale magistratura. Negli ordinamenti bolognesi tardo duecenteschi il capitano del popolo risulta avere giurisdizione penale analoga a quella podestarile per il progressivo affiancarsi delle due cariche, fenomeno assente a Imola dove gli istituti del comune di popolo appaiono importati dalla dominazione bolognese e non originati da organizzazioni politiche indipendenti; la magistratura del capitano del popolo è attestata per la prima volta nella documentazione imolese in una riformagione del 1255 agosto 19 (1). Ancora, a Bologna il Capitano aveva giurisdizione sui beni dei banditi e dei ribelli, sulla leva militare, sulle società d’arti e armi. Si può immaginare che nella seconda metà del Duecento quando la magistratura fu introdotta a Imola dovesse avere funzioni simili; negli Statuti del 1334 di queste funzioni originarie erano rimaste la giurisdizione in materia di diritto commerciale e di annona, di ordine pubblico e reati politici, di responsabilità nella difesa della città. Non esiste normativa relativa alle società d’arti e armi né alla leva militare sostituita quest’ultima dalla giurisdizione sugli stipendiarii sia equitum che peditum. Si aggiunge invece l’autorità di convocare il consiglio degli Anziani e quello dei Sapienti. I due consigli e il Capitano formano in tal modo l’organo legislativo e esecutivo del comune.
Ufficio del giudice al sindacato
Nella normativa statutaria del 1334 appare una magistratura cittadina, estranea alla curia del podestà, affidata a due boni viri, un giudice e un notaio che dovevano avere almeno 25 anni ed essere estimati come minimo per 3 lire di bolognini. Ufficio della magistratura era la verifica dell’attività del podestà e della sua famiglia da esercitarsi nei 15 giorni successivi al termine del mandato semestrale. A Bologna l’ufficio fino al 1310 era affidato a un giudice della curia del nuovo podestà; dal 1310 divenne magistratura cittadina col nome di Difensori dell’avere e dei diritti della camera. Si può presumere che anche a Imola nella normativa antecedente alla statuizione signorile l’ufficio appartenesse a quelli podestarili.

Note
(1) ASCI, Pergamene, II, n. 24.

storia archivistica
La giurisdizione civile e criminale
L’amministrazione della giustizia, deputata univocamente alla curia del podestà fino al 1254, data di istituzione della capitanato del popolo, dovette dopo quella data spartirsi fra le curie dei due magistrati in base a competenze che, sulla base degli studi fin qui svolti e in mancanza della possibilità di confronto con la normativa statutaria allora vigente, rimangono indefinibili. 
Per quanto attiene alla documentazione relativa all’amministrazione della giustizia - sempre attraverso una copia autentica coeva - troviamo attestati nel 1290 i libri processium et actorum (1) e il libro dei banditi del comune di Imola nel 1295 (2). Quest’ultima attestazione pare dimostrare che, almeno a Imola, non si obbedì all’ordine emesso il 27 febbraio 1295 dal vicario generale e conte della provincia di Romagna che imponeva agli ufficiali civili ed ecclesiastici della provincia di consegnare entro un termine di 15 giorni al tesoriere della curia tutti i registri di processi, condanne e bandi. Tale ordine è conservato in copia autentica tratta da una copia semplice - quodam folio - scritto dallo stesso notaio che redasse l’autentica il 14 marzo 1295, su ordine di Filippo di [Mevania], giudice generale della provincia di Romagna che amministrava giustizia a Imola, per gli Imolesi, “in domo Albertutii de Aguçano”, dal notaio (S.T.) Guillelmus notarii Guillelmi de Bucclano, imperiali auctoritate iudex et notarius publicus” (3). 

Note
(1) ASCI, Pergamene, IV, n. 52.
(2) ASCI, Pergamene, V, n. 34.
(3) ASCI, Pergamene, V, n. 61.

strumenti di ricerca
Antonio FerriSommario di circa mille e quattrocento scritture autentiche fra quali molti protocolli intieri esistenti nella Segreteria dell'illustrissima Comunità d'Imola, Imola, 1713, Archivio storico. Inventario (1084-1900), Imola, 1933
codice interno: 212 - 001.001.003